Art. 2 
 
                 Restituzione delle acque utilizzate 
                   per la produzione idroelettrica 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 48 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: 
    «1. Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e  degli  invasi
con un volume utile fino a 5.000 m³ sono eseguiti  in  modo  tale  da
ridurre al minimo l'impatto per i corpi idrici a valle  della  presa.
Lo spurgo e  lo  svuotamento  vengono  effettuati  lentamente  e  con
gradualita', in modo tale che la concentrazione  dei  solidi  sospesi
nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (=  10  ml/l).
La concentrazione dei solidi sospesi e' misurata con cono Imhoff, che
e' anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e  corrisponde
al parametro "materiali sedimentabili".».