Art. 3 
 
            Restituzione delle acque utilizzate per scopi 
           irrigui e per la produzione di neve artificiale 
 
  1. L'articolo 49 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  21
gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 49 (Restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui e
per la produzione di neve artificiale).  -  1.  Per  la  restituzione
delle acque di controlavaggio degli  impianti  di  filtrazione  delle
acque a scopo irriguo sono previsti idonei sistemi  di  infiltrazione
nel suolo o negli strati superficiali del suolo. Per le  aree  aventi
caratteristiche idrogeologiche che non consentono l'infiltrazione, e'
prevista un'adeguata vasca di sedimentazione prima dell'immissione in
corpi idrici superficiali. 
  2. Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi  con
un volume utile fino a 5.000 m³ per  derivazioni  irrigue  e  per  la
produzione di neve artificiale sono eseguiti in modo  da  ridurre  al
minimo l'impatto per il corpo idrico.  Lo  spurgo  e  lo  svuotamento
vengono effettuati lentamente e con gradualita', in modo tale che  la
concentrazione dei solidi sospesi nel  corpo  idrico  a  valle  della
presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l).  La  concentrazione  dei  solidi
sospesi e' misurata con cono lmhoff, che e'  anche  lo  strumento  di
calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al  parametro  "materiali
sedimentabili". 
  3. Dopo l'asportazione dei  sedimenti  dal  dissabbiatore  e  dagli
invasi, e' previsto un  adeguato  lavaggio  dell'alveo  con  deflusso
naturale, lasciando aperte le paratoie di  spurgo  per  un  lasso  di
tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie  dell'alveo
e a creare i substrati favorevoli alla riproduzione ittica. 
  4. Il ripristino del  regime  di  deflusso  minimo  vitale  avviene
gradualmente in un lasso di  tempo  di  almeno  un'ora,  al  fine  di
ridurre  al  minimo  la  moria  di  pesci  nelle  aree  destinate   a
prosciugarsi.».