Art. 4 
 
                Restituzione dei fluidi di spurgo in 
                 eccesso di sondaggi e perforazioni 
 
  1. L'articolo 51 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  21
gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 51  (Restituzione  dei  fluidi  di  spurgo  in  eccesso  di
sondaggi e perforazioni). - 1. E' vietata la  restituzione  in  acque
superficiali e in fognatura dei fluidi di spurgo in eccesso derivanti
da sondaggi e perforazioni. 
  2. Qualora per sondaggi e perforazioni venga utilizzata come fluido
di spurgo solo acqua priva di additivi, lo smaltimento delle acque in
eccesso  puo'   essere   effettuato   mediante   idonei   bacini   di
infiltrazione situati nei pressi della perforazione. 
  3. L'esecuzione di sondaggi e perforazioni mediante  l'aggiunta  di
additivi e' consentita, previa  verifica  della  loro  compatibilita'
ambientale e con riciclo dei fluidi di spurgo.  Lo  scarico  di  tali
fluidi in un corpo idrico e  in  fognatura  e'  vietato.  Essi  vanno
smaltiti in conformita' alle disposizioni della legge provinciale  26
maggio 2006, n. 4, recante "La gestione dei rifiuti e la  tutela  del
suolo", e successive modifiche. 
  4. Per lo spurgo di  chiarificazione  di  sondaggi  e  perforazioni
vigono le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3.  L'immissione  dei
fluidi di spurgo di chiarificazione in un  corpo  idrico  e'  ammessa
solamente se vengono rispettati i valori limite di emissione  di  cui
agli allegati D e G della legge provinciale."