Art. 4 Restituzione dei fluidi di spurgo in eccesso di sondaggi e perforazioni 1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: «Art. 51 (Restituzione dei fluidi di spurgo in eccesso di sondaggi e perforazioni). - 1. E' vietata la restituzione in acque superficiali e in fognatura dei fluidi di spurgo in eccesso derivanti da sondaggi e perforazioni. 2. Qualora per sondaggi e perforazioni venga utilizzata come fluido di spurgo solo acqua priva di additivi, lo smaltimento delle acque in eccesso puo' essere effettuato mediante idonei bacini di infiltrazione situati nei pressi della perforazione. 3. L'esecuzione di sondaggi e perforazioni mediante l'aggiunta di additivi e' consentita, previa verifica della loro compatibilita' ambientale e con riciclo dei fluidi di spurgo. Lo scarico di tali fluidi in un corpo idrico e in fognatura e' vietato. Essi vanno smaltiti in conformita' alle disposizioni della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo", e successive modifiche. 4. Per lo spurgo di chiarificazione di sondaggi e perforazioni vigono le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di spurgo di chiarificazione in un corpo idrico e' ammessa solamente se vengono rispettati i valori limite di emissione di cui agli allegati D e G della legge provinciale."