Art. 5 Definizioni 1. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: «Art. 52 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "sponde": le aree, generalmente pendenti e coperte da vegetazione, situate tra l'alveo del corso d'acqua e il limite superiore della scarpata d'argine. Qualora questo limite superiore manchi, il confine e' costituito dalla linea del livello della piena media. Per i laghi le sponde sono ricoperte generalmente da vegetazione tipica degli ambienti umidi e il limite superiore della sponda e' rappresentato dalla linea di massimo invaso, compresi i canneti; b) "fasce di protezione": aree che, al di fuori dei centri edificati, sono immediatamente adiacenti alle sponde delle acque superficiali per una larghezza di 10 m. Per i laghi naturali e i bacini fortemente modificati situati oltre i 1.800 m s.l.m. tale area si estende fino a 50 m; c) "lago naturale": un corpo idrico superficiale fermo, formatosi naturalmente; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello; d) "bacino fortemente modificato": un corpo idrico superficiale fermo, la cui natura e' stata sostanzialmente modificata a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attivita' umana; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello; e) "corso d'acqua": un'acqua superficiale corrente, che puo' essere parzialmente sotterranea e puo' essere costituita da piu' corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che, per motivi naturali, hanno una portata d'acqua per almeno 245 giorni all'anno o presentano una tipica vegetazione rivierasca."