Art. 5 
 
                             Definizioni 
 
  1. L'articolo 52 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  21
gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 52 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento  si
intende per: 
      a) "sponde":  le  aree,  generalmente  pendenti  e  coperte  da
vegetazione, situate tra  l'alveo  del  corso  d'acqua  e  il  limite
superiore della scarpata d'argine. Qualora  questo  limite  superiore
manchi, il confine e' costituito dalla linea del livello della  piena
media.  Per  i  laghi  le  sponde  sono  ricoperte  generalmente   da
vegetazione tipica degli ambienti umidi e il limite  superiore  della
sponda e' rappresentato dalla linea di  massimo  invaso,  compresi  i
canneti; 
      b) "fasce di protezione": aree che,  al  di  fuori  dei  centri
edificati, sono immediatamente  adiacenti  alle  sponde  delle  acque
superficiali per una larghezza di 10 m. Per  i  laghi  naturali  e  i
bacini fortemente modificati situati oltre i 1.800 m s.l.m. tale area
si estende fino a 50 m; 
      c)  "lago  naturale":  un  corpo  idrico  superficiale   fermo,
formatosi naturalmente; sono considerati tali tutti  quelli  inseriti
nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli
non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella  situazione
di massimo livello; 
      d) "bacino fortemente modificato": un corpo idrico superficiale
fermo, la cui natura e' stata sostanzialmente modificata a seguito di
alterazioni fisiche dovute a  un'attivita'  umana;  sono  considerati
tali tutti quelli inseriti nell'elenco delle  acque  pubbliche  della
Provincia di  Bolzano  e  quelli  non  inseriti  con  una  superficie
superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello; 
      e) "corso d'acqua": un'acqua superficiale  corrente,  che  puo'
essere parzialmente sotterranea e  puo'  essere  costituita  da  piu'
corpi idrici  superficiali;  sono  considerati  tali  tutti  i  corsi
d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di
Bolzano e quelli non inseriti che, per  motivi  naturali,  hanno  una
portata d'acqua per almeno  245  giorni  all'anno  o  presentano  una
tipica vegetazione rivierasca."