Art. 6 
 
                            Corsi d'acqua 
 
  1. L'articolo 53 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  21
gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 53 (Corsi d'acqua). - 1. In  attuazione  dell'articolo  48,
comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni  e  le
limitazioni d'uso per i corsi  d'acqua,  le  sponde  e  le  fasce  di
protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua. 
  2. I corsi d'acqua e le sponde dei corsi d'acqua, comprensive della
loro vegetazione, sono oggetto di tutela. In tali aree  sono  ammesse
solo le  attivita'  e  gli  interventi  necessari  per  la  sicurezza
idraulica del corso d'acqua, per le prese e le restituzioni d'acqua e
i miglioramenti ambientali. 
  3.  Nelle  fasce  di  protezione  viene  mantenuta  la  vegetazione
naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, a tutela  della
funzionalita' ecologica dei corsi d'acqua.  Gli  ontaneti,  i  boschi
ripariali e i  canneti  esistenti  lungo  i  corsi  d'acqua,  che  si
estendono anche oltre la fascia di  protezione,  non  possono  essere
ridotti. 
  4. Nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua sono vietati: 
    a) la modifica della destinazione urbanistica; 
    b) la costruzione di  edifici  e  di  qualsiasi  altra  struttura
mobile o fissa e infrastruttura, fatta  eccezione  per  le  opere  di
presa e di restituzione d'acqua; 
    c) lo stoccaggio e il travaso di prodotti  chimici  pericolosi  e
sostanze radioattive; 
    d) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; 
    e) l'apertura di torbiere; 
    f) l'apertura di cave; 
    g)  la  realizzazione  di  nuovi  cimiteri  e  l'interramento  di
cadaveri animali. 
  5. Nel caso di miglioramenti ambientali e'  possibile  derogare  ai
divieti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4,  previo  parere
vincolante dell'Agenzia. 
  6. In casi eccezionali e motivati, e' possibile derogare ai divieti
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione
di infrastrutture di pubblico  interesse,  previo  parere  vincolante
dell'Agenzia. 
  7. Per raggiungere gli obiettivi di qualita' di cui  agli  articoli
25 e 26 della legge provinciale,  il  piano  di  tutela  delle  acque
individua corsi d'acqua o tratti di essi per i  quali  e'  necessaria
l'istituzione di nuove fasce di protezione con vegetazione tipica  di
quel determinato ambiente acquatico."