Art. 6 Corsi d'acqua 1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: «Art. 53 (Corsi d'acqua). - 1. In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i corsi d'acqua, le sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua. 2. I corsi d'acqua e le sponde dei corsi d'acqua, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela. In tali aree sono ammesse solo le attivita' e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del corso d'acqua, per le prese e le restituzioni d'acqua e i miglioramenti ambientali. 3. Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, a tutela della funzionalita' ecologica dei corsi d'acqua. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti lungo i corsi d'acqua, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti. 4. Nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua sono vietati: a) la modifica della destinazione urbanistica; b) la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d'acqua; c) lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive; d) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; e) l'apertura di torbiere; f) l'apertura di cave; g) la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali. 5. Nel caso di miglioramenti ambientali e' possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4, previo parere vincolante dell'Agenzia. 6. In casi eccezionali e motivati, e' possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere vincolante dell'Agenzia. 7. Per raggiungere gli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela delle acque individua corsi d'acqua o tratti di essi per i quali e' necessaria l'istituzione di nuove fasce di protezione con vegetazione tipica di quel determinato ambiente acquatico."