Art. 7 Laghi naturali e bacini fortemente modificati 1. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: «Art. 54 (Laghi naturali e bacini fortemente modificati). - 1. In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le rispettive sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde. 2. I laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le loro sponde, comprese le loro componenti biotiche e abiotiche, sono sottoposti a tutela e non possono essere modificati. Sono ammessi le attivita' e gli interventi necessari alla sicurezza idraulica degli stessi, alle opere di presa e di restituzione d'acqua, ai ripristini ambientali o alla rinaturalizzazione. Sono vietate le seguenti attivita': a) modifiche della destinazione urbanistica; b) la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d'acqua; c) la realizzazione di qualsiasi struttura di accesso; d) il foraggiamento di tutti gli animali che vivono nell'acqua e vicino all'acqua, e l'allevamento e la detenzione di animali addomesticati. 3. Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al mantenimento e al miglioramento della funzionalita' ecologica dei laghi e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti. 4. Nelle fasce di protezione sono vietati: a) la modifica della destinazione urbanistica; b) la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d'acqua; c) lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive; d) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; e) l'apertura di cave e di torbiere; f) la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali. 5. In casi eccezionali e motivati, e' possibile derogare al divieto di cui alla lettera c) del comma 2 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse per singoli accessi pedonali, previo parere vincolante dell'Agenzia. 6. In casi eccezionali e motivati, e' possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere vincolante dell'Agenzia. 7. Per raggiungere gli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela definisce le fasce di protezione allargate e i relativi ulteriori vincoli di tutela. 8. L'Agenzia esprime parere vincolante riguardo alla ristrutturazione di strutture esistenti. 9. L'Agenzia puo' rilasciare deroghe in riferimento ai commi 2, 3 e 4, ai soli fini di ricerca, monitoraggio e risanamento di laghi naturali, bacini fortemente modificati, sponde e fasce di protezione nonche' per manifestazioni sportive e di pesca. Sono inoltre derogabili le attivita' relative alla gestione dei sedimenti previste nei progetti di gestione. 10. L'esecuzione da parte di terzi di rilevamenti o campionamenti in laghi naturali o bacini fortemente modificati e' comunicata all'Agenzia con un preavviso di almeno 15 giorni.».