Art. 7 
 
                       Laghi naturali e bacini 
                        fortemente modificati 
 
  1. L'articolo 54 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  21
gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 54 (Laghi naturali e bacini fortemente modificati). - 1. In
attuazione dell'articolo 48, comma 4, della  legge  provinciale  sono
definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i laghi naturali,
i bacini fortemente modificati e le rispettive sponde e le  fasce  di
protezione immediatamente adiacenti alle sponde. 
  2. I laghi naturali, i  bacini  fortemente  modificati  e  le  loro
sponde, comprese  le  loro  componenti  biotiche  e  abiotiche,  sono
sottoposti a tutela e non possono essere modificati. Sono ammessi  le
attivita' e gli interventi necessari alla sicurezza  idraulica  degli
stessi, alle opere di presa e di restituzione d'acqua, ai  ripristini
ambientali  o  alla  rinaturalizzazione.  Sono  vietate  le  seguenti
attivita': 
    a) modifiche della destinazione urbanistica; 
    b) la costruzione di  edifici  e  di  qualsiasi  altra  struttura
mobile o fissa e infrastruttura, fatta  eccezione  per  le  opere  di
presa e di restituzione d'acqua; 
    c) la realizzazione di qualsiasi struttura di accesso; 
    d) il foraggiamento di tutti gli animali che vivono nell'acqua  e
vicino  all'acqua,  e  l'allevamento  e  la  detenzione  di   animali
addomesticati. 
  3.  Nelle  fasce  di  protezione  viene  mantenuta  la  vegetazione
naturale esistente,  favorendone  lo  sviluppo  naturale,  in  quanto
essenziale al mantenimento e  al  miglioramento  della  funzionalita'
ecologica dei laghi e per  la  sua  funzione  di  filtro  contro  gli
inquinamenti di tipo diffuso. Gli ontaneti, i boschi  ripariali  e  i
canneti  esistenti,  che  si  estendono  anche  oltre  la  fascia  di
protezione, non possono essere ridotti. 
  4. Nelle fasce di protezione sono vietati: 
    a) la modifica della destinazione urbanistica; 
    b) la costruzione di  edifici  e  di  qualsiasi  altra  struttura
mobile o fissa e infrastruttura, fatta  eccezione  per  le  opere  di
presa e di restituzione d'acqua; 
    c) lo stoccaggio e il travaso di prodotti  chimici  pericolosi  e
sostanze radioattive; 
    d) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; 
    e) l'apertura di cave e di torbiere; 
    f)  la  realizzazione  di  nuovi  cimiteri  e  l'interramento  di
cadaveri animali. 
  5. In casi eccezionali e motivati, e' possibile derogare al divieto
di cui alla lettera c) del comma 2 e permettere la  realizzazione  di
infrastrutture di pubblico interesse per  singoli  accessi  pedonali,
previo parere vincolante dell'Agenzia. 
  6. In casi eccezionali e motivati, e' possibile derogare ai divieti
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione
di infrastrutture di pubblico  interesse,  previo  parere  vincolante
dell'Agenzia. 
  7. Per raggiungere gli obiettivi di qualita' di cui  agli  articoli
25 e 26 della legge provinciale, il  piano  di  tutela  definisce  le
fasce di protezione allargate  e  i  relativi  ulteriori  vincoli  di
tutela. 
  8.   L'Agenzia   esprime   parere    vincolante    riguardo    alla
ristrutturazione di strutture esistenti. 
  9. L'Agenzia puo' rilasciare deroghe in riferimento ai commi 2, 3 e
4, ai soli fini di  ricerca,  monitoraggio  e  risanamento  di  laghi
naturali, bacini fortemente modificati, sponde e fasce di  protezione
nonche'  per  manifestazioni  sportive  e  di  pesca.  Sono   inoltre
derogabili le attivita' relative alla gestione dei sedimenti previste
nei progetti di gestione. 
  10. L'esecuzione da parte di terzi di rilevamenti  o  campionamenti
in laghi  naturali  o  bacini  fortemente  modificati  e'  comunicata
all'Agenzia con un preavviso di almeno 15 giorni.».