Art. 8 
 
                    Realizzazione di nuovi invasi 
                ed altre disposizioni di applicazione 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo  60  del  decreto  del  Presidente
della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' aggiunto il seguente  comma
4: 
    «4. Per i bacini artificiali posti fuori alveo e  con  un  volume
utile compreso fra 5.000 m³ e 1.000.000 m³  o  con  un'altezza  degli
sbarramenti inferiore a 15 m, il relativo  progetto  di  gestione  e'
presentato dal gestore un anno prima di un'operazione programmata.».