Art. 9 
 
                       Calcolo degli abitanti 
                  equivalenti biologici e idraulici 
 
  1. Nel testo italiano della lettera m) del punto 1) dell'allegato A
al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n.  6,  le
parole: "residenze secondarie" sono sostituite dalle parole: "seconde
abitazioni".