Art. 2 Misura dell'imposta provinciale di soggiorno 1. Fatte salve le esenzioni previste dall'art. 3 del presente regolamento, l'imposta provinciale di soggiorno e' dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive o negli alloggi turistici ubicati nel territorio provinciale e si applica ad ogni pernottamento. Nel caso di soggiorni di durata superiore a dieci notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva o alloggio per uso turistico, l'imposta provinciale di soggiorno e' corrisposta nella misura di dieci pernottamenti. Le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non piu' di quattro notti comprensive del fine settimana. 2. A partire dal 1° dicembre 2021, l'imposta e' determinata per ogni pernottamento nella misura di: a) 3,00 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle; b) 2,50 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a quattro stelle «superior» e quattro stelle; c) 2,00 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle «superior» e tre stelle; d) 1,50 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificati; e) 1,50 euro per le strutture ricettive extra-alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale; f) 1,00 euro per gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 15, comma 2, lettera b) della legge provinciale; g) 1,50 euro per le strutture ricettive previste dall'art. 15, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge provinciale.