Art. 2 
 
            Misura dell'imposta provinciale di soggiorno 
 
  1. Fatte salve le  esenzioni  previste  dall'art.  3  del  presente
regolamento, l'imposta provinciale di soggiorno  e'  dovuta  da  ogni
persona che  pernotta  nelle  strutture  ricettive  o  negli  alloggi
turistici ubicati nel territorio provinciale e  si  applica  ad  ogni
pernottamento. Nel caso di soggiorni  di  durata  superiore  a  dieci
notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva  o  alloggio
per uso turistico, l'imposta provinciale di soggiorno e'  corrisposta
nella misura di dieci pernottamenti. Le  notti  di  pernottamento  si
considerano comunque consecutive qualora il  periodo  complessivo  di
soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto,  per  non  piu'  di
quattro notti comprensive del fine settimana. 
  2. A partire dal 1° dicembre 2021,  l'imposta  e'  determinata  per
ogni pernottamento nella misura di: 
    a) 3,00 euro per  le  strutture  ricettive  alberghiere  previste
dall'art.  15,  comma  2,  lettera  a),   della   legge   provinciale
classificate a cinque stelle; 
    b) 2,50 euro per  le  strutture  ricettive  alberghiere  previste
dall'art.  15,  comma  2,  lettera  a),   della   legge   provinciale
classificate a quattro stelle «superior» e quattro stelle; 
    c) 2,00 euro per  le  strutture  ricettive  alberghiere  previste
dall'art.  15,  comma  2,  lettera  a),   della   legge   provinciale
classificate a tre stelle «superior» e tre stelle; 
    d) 1,50 euro per  le  strutture  ricettive  alberghiere  previste
dall'art.  15,  comma  2,  lettera  a),   della   legge   provinciale
classificate a due stelle o una stella o non classificati; 
    e)  1,50  euro  per  le  strutture  ricettive   extra-alberghiere
previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale; 
    f) 1,00 euro per gli alloggi per uso turistico previsti dall'art.
15, comma 2, lettera b) della legge provinciale; 
    g) 1,50 euro per le strutture ricettive  previste  dall'art.  15,
comma 2, lettere c), d) ed e), della legge provinciale.