Art. 3 
 
                              Esenzioni 
 
  1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno,
oltre a  quelli  individuati  dall'art.  15,  comma  3,  della  legge
provinciale: 
    a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di eta'; 
    b)  coloro  che  ricevono  terapie  presso  strutture   sanitarie
ospedaliere pubbliche e private  accreditate,  convenzionate  con  il
servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale; 
    c)  i  soggetti  accompagnatori  di  pazienti  ricoverati   nelle
strutture sanitarie  ospedaliere  pubbliche  e  private  accreditate,
convenzionate  con  il  servizio  sanitario  nazionale,  ubicate  nel
territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente; 
    d) i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui condizione di
disabilita' sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana
e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per  i  cittadini
stranieri e il loro accompagnatore; 
    e) i richiedenti protezione internazionale,  i  minori  stranieri
non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle
strutture ricettive; 
    f)  i  soggetti  che  alloggiano  in  strutture  a   seguito   di
provvedimenti  adottati  da  autorita'  pubbliche  per   fronteggiare
situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o  di  natura
straordinaria. 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dal  comma  1,
lettera a), il gestore della struttura ricettiva o dell'alloggio  per
uso turistico si avvale dei  dati  relativi  alle  generalita'  delle
persone alloggiate raccolti e comunicati  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza ai sensi dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Ai fini dell'applicazione  delle  esenzioni  previste  dal  comma  1,
lettere b), c), d), e), f), e quelle previste all'art. 15,  comma  3,
della legge provinciale, l'ospite,  avvalendosi  di  apposito  modulo
predisposto da Trentino Riscossioni S.p.a.  e  reso  disponibile  dal
gestore, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa) di  avere  diritto  all'esenzione  dal
pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno. 
  3. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 sono  conservate  per
cinque anni presso  la  struttura  ricettiva  o  l'alloggio  per  uso
turistico  e,  previa  richiesta,   rese   disponibili   a   Trentino
Riscossioni S.p.a. per lo svolgimento dei  controlli  secondo  quanto
previsto dall'art. 15, comma 9, della legge provinciale. 
  4. Il titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi di questo
regolamento e' Trentino riscossioni S.p.a. che impartisce al  gestore
della struttura, in qualita'  di  responsabile  del  trattamento,  le
istruzioni necessarie ai sensi della  vigente  normativa  europea  di
riferimento in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento
UE 2016/679 e successive modificazioni).