Art. 3 Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno, oltre a quelli individuati dall'art. 15, comma 3, della legge provinciale: a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di eta'; b) coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale; c) i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente; d) i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la cui condizione di disabilita' sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore; e) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive; f) i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorita' pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria. 2. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 1, lettera a), il gestore della struttura ricettiva o dell'alloggio per uso turistico si avvale dei dati relativi alle generalita' delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Ai fini dell'applicazione delle esenzioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), e), f), e quelle previste all'art. 15, comma 3, della legge provinciale, l'ospite, avvalendosi di apposito modulo predisposto da Trentino Riscossioni S.p.a. e reso disponibile dal gestore, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) di avere diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno. 3. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva o l'alloggio per uso turistico e, previa richiesta, rese disponibili a Trentino Riscossioni S.p.a. per lo svolgimento dei controlli secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, della legge provinciale. 4. Il titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi di questo regolamento e' Trentino riscossioni S.p.a. che impartisce al gestore della struttura, in qualita' di responsabile del trattamento, le istruzioni necessarie ai sensi della vigente normativa europea di riferimento in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni).