Art. 4 Attivita' di informazione 1. I gestori delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico informano i propri ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta provinciale di soggiorno, dei termini e delle modalita' di versamento, delle esenzioni e delle sanzioni. Le informazioni sono rese note agli ospiti anche mediante la loro pubblicazione su sito internet e la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno della struttura ricettiva o dell'alloggio per uso turistico.