Art. 4 
 
                      Attivita' di informazione 
 
  1. I gestori delle strutture ricettive  e  degli  alloggi  per  uso
turistico informano i propri ospiti dell'applicazione e della  misura
dell'imposta provinciale di soggiorno, dei termini e delle  modalita'
di versamento, delle esenzioni e delle sanzioni. Le informazioni sono
rese note agli ospiti anche mediante la loro  pubblicazione  su  sito
internet e la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno  della
struttura ricettiva o dell'alloggio per uso turistico.