Art. 5 Pagamento dell'imposta 1. L'imposta provinciale di soggiorno e' versata dal soggetto passivo entro l'ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva o nell'alloggio per uso turistico ed e' incassata dal gestore della struttura che rilascia quietanza di pagamento. Copia della quietanza deve essere conservata per cinque anni ed esibita a Trentino Riscossioni in caso di controllo.