Art. 5 
 
                       Pagamento dell'imposta 
 
  1. L'imposta provinciale  di  soggiorno  e'  versata  dal  soggetto
passivo entro l'ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva
o nell'alloggio per uso turistico ed e' incassata dal  gestore  della
struttura che rilascia quietanza di pagamento. Copia della  quietanza
deve  essere  conservata  per  cinque  anni  ed  esibita  a  Trentino
Riscossioni in caso di controllo.