Art. 6 
 
                     Comunicazione e versamento 
 
  1. I gestori delle strutture ricettive  o  degli  alloggi  per  uso
turistico comunicano a  Trentino  Riscossioni  S.p.a.  il  numero  di
pernottamenti per i quali e' dovuta l'imposta  con  l'indicazione  di
quelli esclusi e di quelli esenti rispettivamente ai sensi  dell'art.
3, nonche' l'imposta incassata. 
  2. La comunicazione prevista dal comma 1 e' presentata dal  gestore
per via telematica, utilizzando le  procedure  informatiche  messe  a
disposizione da Trentino  Riscossioni  S.p.a..  Le  credenziali  sono
fornite da Trentino Riscossioni S.p.a. sulla base della verifica  del
titolo  abilitativo  allo  svolgimento   dell'attivita'   o   analoga
comunicazione. 
  3. Nel caso di mancato funzionamento delle  procedure  telematiche,
e' comunque obbligatorio effettuare la comunicazione ed e' consentita
la comunicazione su supporto cartaceo, utilizzando l'apposito modello
predisposto da Trentino Riscossioni S.p.a.. 
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  1,  la
comunicazione e' presentata: 
    a) per le strutture ricettive  indicate  all'art.  15,  comma  2,
lettere a), c) d) ed e) della legge provinciale: 
      entro il 16 maggio per i soggiorni il cui incasso  dell'imposta
rientra nel periodo 1° gennaio - 30 aprile; 
      entro  il  16  settembre  per  i  soggiorni  il   cui   incasso
dell'imposta rientra nel periodo 1° maggio - 31 agosto; 
      entro il 16 gennaio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta
rientra nel periodo 1° settembre - 31 dicembre; 
    b) per gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 15, comma
2, lettera b) della legge provinciale, entro il  16  marzo  dell'anno
successivo a quello di riferimento per i  soggiorni  il  cui  incasso
dell'imposta rientra nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre. 
  5. Il gestore  di  piu'  strutture  ricettive  o  alloggi  per  uso
turistico   provvede   distintamente   per   ogni   struttura    alle
comunicazioni e ai versamenti previsti da questo articolo. 
  6. La comunicazione e' presentata anche se nei periodi previsti dal
comma 4 non ci sono stati pernottamenti. 
  7. L'imposta e' versata dai gestori  delle  strutture  ricettive  e
degli alloggi per uso turistico a Trentino Riscossioni S.p.a.,  entro
il giorno 16 del mese successivo alla data di scadenza entro la quale
deve essere presentata la comunicazione con le seguenti modalita': 
    a) addebito continuativo sul conto corrente; 
    b) bollettino PagoPA; 
    c) canali telematici disponibili; 
    d) altre forme di pagamento,  attivate  da  Trentino  Riscossioni
S.p.a..