Art. 8 Disposizioni transitorie 1. In prima applicazione della legge provinciale sulla promozione turistica 2020, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2 e quanto altro previsto dal presente Regolamento di esecuzione, l'imposta provinciale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021 e' determinata per ogni pernottamento nella seguente misura di: a) 2,30 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle; b) 1,80 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a quattro stelle «superior» e quattro stelle; c) 1,50 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle «superior» e tre stelle; d) 1,00 euro per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificati; e) 1,00 euro per le strutture ricettive extra-alberghiere previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale; f) 1,00 euro per gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 15, comma 2, lettera b) della legge provinciale; g) 1,00 euro per le strutture ricettive previste dall'art. 15, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge provinciale. Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Non sono presenti allegati parte integrante Il Presidente: Fugatti (Omissis)