Art. 8 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In prima applicazione della legge provinciale  sulla  promozione
turistica 2020, fermo restando quanto previsto dal comma 1  dell'art.
2 e quanto altro previsto dal  presente  Regolamento  di  esecuzione,
l'imposta provinciale per il periodo compreso tra il 1° gennaio  2021
e il 30 novembre 2021 e' determinata  per  ogni  pernottamento  nella
seguente misura di: 
    a) 2,30 euro per  le  strutture  ricettive  alberghiere  previste
dall'art.  15,  comma  2,  lettera  a),   della   legge   provinciale
classificate a cinque stelle; 
    b) 1,80 euro per  le  strutture  ricettive  alberghiere  previste
dall'art.  15,  comma  2,  lettera  a),   della   legge   provinciale
classificate a quattro stelle «superior» e quattro stelle; 
    c) 1,50 euro per  le  strutture  ricettive  alberghiere  previste
dall'art.  15,  comma  2,  lettera  a),   della   legge   provinciale
classificate a tre stelle «superior» e tre stelle; 
    d) 1,00 euro per  le  strutture  ricettive  alberghiere  previste
dall'art.  15,  comma  2,  lettera  a),   della   legge   provinciale
classificate a due stelle o una stella o non classificati; 
    e)  1,00  euro  per  le  strutture  ricettive   extra-alberghiere
previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale; 
    f) 1,00 euro per gli alloggi per uso turistico previsti dall'art.
15, comma 2, lettera b) della legge provinciale; 
    g) 1,00 euro per le strutture ricettive  previste  dall'art.  15,
comma 2, lettere c), d) ed e), della legge provinciale. 
  Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  «Bollettino  ufficiale»
della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
  Non sono presenti allegati parte integrante 
 
                                               Il Presidente: Fugatti 
 
(Omissis)