Art. 2 Cessione delle aree alle cooperative edilizie 1. I comuni, a richiesta dei soggetti interessati, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cedono in proprieta' le aree concesse in diritto di superficie a cooperative edilizie a proprieta' divisa o a cooperative edilizie a proprieta' indivisa che, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9, hanno proceduto alla modifica statutaria per la cessione in proprieta' degli alloggi. 2. In caso di scioglimento della cooperativa o di passaggio di proprieta' di singoli appartamenti, la richiesta di cui al comma 1 puo' essere avanzata anche dal singolo proprietario di alloggio.