Art. 2 
 
            Cessione delle aree alle cooperative edilizie 
 
  1. I comuni, a richiesta dei soggetti interessati, ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, cedono in proprieta' le aree concesse
in diritto di superficie a cooperative edilizie a proprieta' divisa o
a cooperative edilizie a proprieta' indivisa che, ai sensi e per  gli
effetti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9,  hanno  proceduto
alla modifica statutaria per la cessione in proprieta' degli alloggi. 
  2. In caso di scioglimento della  cooperativa  o  di  passaggio  di
proprieta' di singoli appartamenti, la richiesta di cui  al  comma  1
puo' essere avanzata anche dal singolo proprietario di alloggio.