Art. 3 Cessione a titolo gratuito 1. La cessione in proprieta' avviene senza alcun onere per gli appartamenti costruiti da cooperative che abbiano provveduto, in forza della convenzione stipulata con il comune ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad effettuare direttamente le attivita' di esproprio e a corrispondere direttamente alla proprieta' espropriata l'intera indennita' prevista dal decreto di esproprio o quella maggiore indennita' derivante da accordi bonariamente intervenuti per evitare contenziosi giudiziari o si siano accollate il maggiore onere espropriativo stabilito da sentenze passate in giudicato.