Art. 7 Tipologia e requisiti delle cooperative di autorecupero 1. Le cooperative di autorecupero sono cooperative edilizie aventi i seguenti requisiti: a) essere formate da un numero di soci secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e comunque pari o superiore a quello delle unita' immobiliari da recuperare o assegnare. Con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita' sono disciplinati i limiti di reddito ed i requisiti per l'accesso alle cooperative di autorecupero; b) essere iscritte presso le camere di commercio come cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi nonche' all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e prevedere nello statuto specifiche finalita' di autorecupero; c) prevedere nello statuto i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unita' immobiliari ai singoli soci; d) prevedere per i soci la residenza nel territorio del comune in cui si realizza l'intervento o nei comuni limitrofi, oppure che svolgano attivita' lavorativa esclusiva o principale nei suddetti comuni o la disponibilita' a trasferire la residenza entro un anno dalla consegna dell'alloggio; e) prevedere che i soci assegnatari dell'unita' immobiliare la adibiscano a propria abitazione principale per almeno cinque anni; f) dimostrare una capacita' tecnico-realizzativa propria, anche attraverso l'acquisizione di competenze professionali esterne che abbiano comprovata esperienza nel settore edilizio dell'autorecupero. 2. Alle cooperative di autorecupero si applicano le incentivazioni previste dagli articoli l e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.