Art. 7 
 
       Tipologia e requisiti delle cooperative di autorecupero 
 
  1. Le cooperative di autorecupero sono cooperative edilizie  aventi
i seguenti requisiti: 
    a) essere formate da un numero di soci secondo  quanto  stabilito
dalla normativa vigente e comunque pari o superiore  a  quello  delle
unita'  immobiliari  da   recuperare   o   assegnare.   Con   decreto
dell'assessore regionale per le infrastrutture e  la  mobilita'  sono
disciplinati i limiti di reddito ed i requisiti  per  l'accesso  alle
cooperative di autorecupero; 
    b) essere iscritte presso le camere di commercio come cooperative
edilizie di abitazione e dei loro consorzi nonche' all'albo nazionale
di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992,  n.  59  e  prevedere
nello statuto specifiche finalita' di autorecupero; 
    c) prevedere nello statuto i criteri per  la  formulazione  delle
graduatorie di assegnazione delle unita' immobiliari ai singoli soci; 
    d) prevedere per i soci la residenza nel territorio del comune in
cui si realizza l'intervento  o  nei  comuni  limitrofi,  oppure  che
svolgano attivita' lavorativa esclusiva  o  principale  nei  suddetti
comuni o la disponibilita' a trasferire la residenza  entro  un  anno
dalla consegna dell'alloggio; 
    e) prevedere che i soci assegnatari  dell'unita'  immobiliare  la
adibiscano a propria abitazione principale per almeno cinque anni; 
    f) dimostrare una capacita' tecnico-realizzativa  propria,  anche
attraverso l'acquisizione di  competenze  professionali  esterne  che
abbiano comprovata esperienza nel settore edilizio dell'autorecupero. 
  2. Alle cooperative di autorecupero si applicano le  incentivazioni
previste dagli articoli l e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975,
n. 79.