(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 77  del
                           6 agosto 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia
di tasse automobilistiche regionali); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2005,  n.  73  (Norme  per  la
promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); 
  Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n.  71  (Disciplina  del
sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Vista la legge  regionale  13  novembre  2019,  n.  65  (Interventi
normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di  previsione
2019 - 2021); 
  Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69  (Inquadramento  del
personale giornalista assunto a tempo indeterminato.  Modifiche  alla
legge regionale n. 43/2006 e alla legge regionale n. 9/2011); 
  Considerato quanto segue: 
    1. A seguito dell'art. 51,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  per
esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 dicembre 2019, n. 157, con  il  quale  la  gestione  dell'Archivio
nazionale delle tasse automobilistiche e' stata affidata al  soggetto
gestore del Pubblico registro  automobilistico  (PRA),  e'  opportuno
prevedere che la Regione  e  il  soggetto  gestore  del  PRA  possano
definire, anche mediante la cooperazione, le attivita'  di  gestione,
controllo  ed  aggiornamento  dell'archivio  regionale  della   tassa
automobilistica; 
    2.  E'  opportuno  un  supporto   al   sistema   aeroportuale   e
all'economia dei trasporti aeroportuali, nelle forme  previste  dalla
disciplina sugli aiuti di Stato, per  accompagnare  e  supportare  il
percorso  di  ripartenza  dopo  l'emergenza  COVID-l9,   nonche'   di
ulteriore riqualificazione delle stesse infrastrutture aeroportuali; 
    3. La normativa nazionale prevede ed incentiva misure generali di
semplificazione dei procedimenti agevolativi in favore delle  imprese
e in tale disciplina si collocano le norme di semplificazione atte  a
favorire,  facilitare  ed  accelerare,  i  tempi  istruttori  e   dei
procedimenti di erogazioni in favore delle  imprese  beneficiarie  di
contributi  sui  bandi  regionali.  E'  opportuno  quindi  introdurre
modalita' di rendicontazione semplificate, sia per quanto riguarda la
rendicontazione della spesa, sia per la liquidazione del contributo a
titolo di stato di avanzamento lavori (SAL) nella misura massima  del
70 per cento; 
    4. E' necessario finanziare gli interventi a favore  del  sistema
neve mirati a sostenere sia le spese in conto esercizio  relative  al
funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici,  sia  le
spese per il rinnovo della vita tecnica degli stessi; 
    5. E' opportuno concedere al Comune  di  Certaldo  un  contributo
straordinario per la realizzazione di un  intervento  di  adeguamento
statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici
e meccanici del palazzo sede istituzionale del Comune; 
    6.  Al  fine  di  valorizzare  il  territorio   e   di   ampliare
l'ospitalita', in coerenza con gli obiettivi regionali  indicati  nel
documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2020  e,   in
particolare,  con  il  Progetto  10  che  prevede   il   sostegno   a
infrastrutture per la valorizzazione turistica del territorio  e  con
il Progetto 20 che prevede azioni di valorizzazione  turistica  della
Lunigiana, e' opportuno un contributo per il completamento e messa in
funzione del rifugio di Logarghena nel Comune di Filattiera; 
    7. E' necessario intervenire urgentemente per il ripristino o  il
rifacimento  di  impianti  sportivi  per   i   quali   sussista   una
inagibilita' totale o parziale, nonche' per l'adeguamento di impianti
che  non  presentano  attualmente  le  caratteristiche  di  sicurezza
necessarie; 
    8. E'  opportuna  la  concessione  di  contributi  ai  Comuni  di
Pontedera e Poggibonsi come concorso alle spese da sostenere  per  la
disponibilita' di sedi scolastiche adeguate a consentire il  regolare
avvio dell'anno scolastico 2020 - 2021 in presenza di  situazioni  di
inagibilita'; 
    9. Ai fini della realizzazione di un sottopasso  ferroviario  nel
Comune  di  Signa,  e'  necessario   procedere   alla   progettazione
dell'intervento autorizzando un contributo straordinario; 
    10. Ai fini della conclusione dell'intervento sul  ponte  Catolfi
nel Comune di Laterina, per il quale la  legge  regionale  4  ottobre
2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015,  n.  82
«Disposizioni di  carattere  finanziario.  Collegato  alla  legge  di
stabilita' per l'anno 2016»,  relative  alla  seconda  variazione  al
bilancio 2016), prevedeva un contributo straordinario da parte  della
Regione, e' necessario autorizzare una spesa ulteriore a  carico  del
bilancio regionale a integrazione delle somme stanziate dal Comune; 
    11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Gestione delle tasse automobilistiche. 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2003 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale 22 settembre 2003, n.  49  (Norme
in materia di tasse automobilistiche regionali),  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 2 (Gestione delle tasse  automobilistiche).  -  1.  Per  le
finalita' di cui all'art. 51, commi 1 e 2-bis, del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  per
esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2019, n. 157, la  Regione  puo'  svolgere  le  attivita'  di
gestione, controllo ed aggiornamento  dell'archivio  regionale  della
tassa automobilistica in cooperazione con  il  soggetto  gestore  del
pubblico registro automobilistico  (PRA),  previa  sottoscrizione  di
apposito   disciplinare.    L'archivio    regionale    della    tassa
automobilistica  provvede  a  far  confluire  in  modo  simultaneo  e
sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo  di  cui
al sopracitato art. 51, comma 2-bis, con le modalita' di cui all'art.
5, comma 4, del regolamento adottato con decreto del  Ministro  delle
finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante  norme  per  il
trasferimento alle regioni a  statuto  ordinario  delle  funzioni  in
materia  di   riscossione,   accertamento,   recupero,   rimborsi   e
contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali). 
    2.  L'accordo  di  cui  al  comma  1  e'  regolato  da   apposito
disciplinare  adottato  dalla  Giunta  Regionale,  nell'ambito  degli
accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5, comma  6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti
pubblici). Il disciplinare puo' riguardare: 
      a) la gestione dei procedimenti di cui all'art. 1, lettere  b),
d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi; 
      b) la gestione dell'archivio regionale e l'integrazione con  il
sistema informativo del pubblico registro di cui all'art.  51,  comma
2-bis, del  decreto-legge  n.  124/2019  convertito  dalla  legge  n.
157/2019; 
      c) l'attivita' istruttoria relativa ad  istanze,  richieste  ed
altre comunicazioni dei contribuenti; 
      d) l'assistenza ai contribuenti; 
      e) l'attivita' di riscossione, compresa l'integrazione  con  il
sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all'art. 5 del decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione
digitale); 
      f) la gestione di procedure  complesse  di  pagamento,  in  cui
siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini
della determinazione della tassa; 
      g) il riscontro contabile  dei  dati  dei  versamenti  ricevuti
dagli agenti della riscossione.».