(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 77 del 6 agosto 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali); Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese); Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021); Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla legge regionale n. 43/2006 e alla legge regionale n. 9/2011); Considerato quanto segue: 1. A seguito dell'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, con il quale la gestione dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche e' stata affidata al soggetto gestore del Pubblico registro automobilistico (PRA), e' opportuno prevedere che la Regione e il soggetto gestore del PRA possano definire, anche mediante la cooperazione, le attivita' di gestione, controllo ed aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica; 2. E' opportuno un supporto al sistema aeroportuale e all'economia dei trasporti aeroportuali, nelle forme previste dalla disciplina sugli aiuti di Stato, per accompagnare e supportare il percorso di ripartenza dopo l'emergenza COVID-l9, nonche' di ulteriore riqualificazione delle stesse infrastrutture aeroportuali; 3. La normativa nazionale prevede ed incentiva misure generali di semplificazione dei procedimenti agevolativi in favore delle imprese e in tale disciplina si collocano le norme di semplificazione atte a favorire, facilitare ed accelerare, i tempi istruttori e dei procedimenti di erogazioni in favore delle imprese beneficiarie di contributi sui bandi regionali. E' opportuno quindi introdurre modalita' di rendicontazione semplificate, sia per quanto riguarda la rendicontazione della spesa, sia per la liquidazione del contributo a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL) nella misura massima del 70 per cento; 4. E' necessario finanziare gli interventi a favore del sistema neve mirati a sostenere sia le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia le spese per il rinnovo della vita tecnica degli stessi; 5. E' opportuno concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo sede istituzionale del Comune; 6. Al fine di valorizzare il territorio e di ampliare l'ospitalita', in coerenza con gli obiettivi regionali indicati nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 e, in particolare, con il Progetto 10 che prevede il sostegno a infrastrutture per la valorizzazione turistica del territorio e con il Progetto 20 che prevede azioni di valorizzazione turistica della Lunigiana, e' opportuno un contributo per il completamento e messa in funzione del rifugio di Logarghena nel Comune di Filattiera; 7. E' necessario intervenire urgentemente per il ripristino o il rifacimento di impianti sportivi per i quali sussista una inagibilita' totale o parziale, nonche' per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le caratteristiche di sicurezza necessarie; 8. E' opportuna la concessione di contributi ai Comuni di Pontedera e Poggibonsi come concorso alle spese da sostenere per la disponibilita' di sedi scolastiche adeguate a consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020 - 2021 in presenza di situazioni di inagibilita'; 9. Ai fini della realizzazione di un sottopasso ferroviario nel Comune di Signa, e' necessario procedere alla progettazione dell'intervento autorizzando un contributo straordinario; 10. Ai fini della conclusione dell'intervento sul ponte Catolfi nel Comune di Laterina, per il quale la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016», relative alla seconda variazione al bilancio 2016), prevedeva un contributo straordinario da parte della Regione, e' necessario autorizzare una spesa ulteriore a carico del bilancio regionale a integrazione delle somme stanziate dal Comune; 11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2003 1. L'art. 2 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Gestione delle tasse automobilistiche). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 51, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, la Regione puo' svolgere le attivita' di gestione, controllo ed aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito disciplinare. L'archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al sopracitato art. 51, comma 2-bis, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali). 2. L'accordo di cui al comma 1 e' regolato da apposito disciplinare adottato dalla Giunta Regionale, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Il disciplinare puo' riguardare: a) la gestione dei procedimenti di cui all'art. 1, lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi; b) la gestione dell'archivio regionale e l'integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124/2019 convertito dalla legge n. 157/2019; c) l'attivita' istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti; d) l'assistenza ai contribuenti; e) l'attivita' di riscossione, compresa l'integrazione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa; g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.».