Art. 10 
 
          Contributo straordinario al Comune di Filattiera 
          per opere di completamento del rifugio Logarghena 
 
  1. La Giunta regionale  e'  autorizzata  a  erogare  un  contributo
straordinario complessivo fino a un massimo  di  euro  250.000,00  al
Comune  di  Filattiera  per  la  realizzazione  di  opere   pubbliche
finalizzate al completamento del rifugio di Logarghena. 
  2. L'erogazione del contributo di cui al  comma  1  e'  subordinata
alla stipula di un accordo  con  il  Comune  di  Filattiera,  che  ne
disciplini le modalita' di assegnazione e di rendicontazione,  ed  e'
condizionata alla verifica del rispetto delle norme di  utilizzazione
di  cui  al  titolo  II,  capo  II,   sezione   II   «Definizioni   e
caratteristiche  delle  strutture  ricettive  extra  alberghiere  per
l'ospitalita' collettiva» della legge regionale 20 dicembre 2016,  n.
86 (Testo unico del sistema turistico regionale). 
  3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, e'  autorizzata
la spesa fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2020, cui si
fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo»,  Programma
01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in  conto
capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.