Art. 10 Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del rifugio Logarghena 1. La Giunta regionale e' autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Filattiera per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al completamento del rifugio di Logarghena. 2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata alla stipula di un accordo con il Comune di Filattiera, che ne disciplini le modalita' di assegnazione e di rendicontazione, ed e' condizionata alla verifica del rispetto delle norme di utilizzazione di cui al titolo II, capo II, sezione II «Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalita' collettiva» della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, e' autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.