Art. 16 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione degli articoli 1, 3 e 6,  non  possono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
  2. Agli oneri conseguenti alle altre  disposizioni  della  presente
legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione
2020 -  2022,  nel  rispetto  delle  destinazioni  ivi  definite  per
missioni, programmi e titoli di  spesa  nell'ambito  degli  equilibri
complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e  riportati
nell'allegato E della legge regionale 4 agosto 2020, n. 76  (Bilancio
di  previsione  finanziario  2020  -  2022.  Assestamento  e  seconda
variazione).