Art. 6 
 
           Norma transitoria. Inserimento dell'art. 10-bis 
                  nella legge regionale n. 69/2020 
 
  1. Dopo l'art. 10 della legge  regionale  24  luglio  2020,  n.  69
(Inquadramento   del   personale   giornalista   assunto   a    tempo
indeterminato. Modifiche alla legge regionale n. 43/2006 e alla legge
regionale n. 9/2011), e' inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis (Norma transitoria). - 1. Il comma  3  dell'art.  6,
della legge regionale n. 9/2011 continua ad applicarsi  al  personale
gia' destinatario dell'assegno ivi previsto alla data di  entrata  in
vigore della presente legge.».