Art. 6 Norma transitoria. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 69/2020 1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla legge regionale n. 43/2006 e alla legge regionale n. 9/2011), e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Norma transitoria). - 1. Il comma 3 dell'art. 6, della legge regionale n. 9/2011 continua ad applicarsi al personale gia' destinatario dell'assegno ivi previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.».