Art. 7 Contributi per il sistema aeroportuale toscano 1. Al fine di potenziare il sistema aeroportuale toscano, agevolare l'economia regionale ed affrontare le criticita' di mercato conseguenti all'emergenza COVID-19, la Giunta regionale e' autorizzata a stanziare fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 da destinare a contributi per investimenti e per il funzionamento a favore delle societa' di gestione delle infrastrutture aeroportuali. 2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 56-bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e della comunicazione della Commissione (2014 C 99/03) Orientamenti sugli aiuti di stato agli aeroporti e alle compagnie aeree. 3. La Giunta Regionale, con deliberazione, disciplina le modalita' per la concessione degli aiuti di cui al comma 1. 4. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte: a) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; b) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.