Art. 7 
 
           Contributi per il sistema aeroportuale toscano 
 
  1. Al fine di potenziare il sistema aeroportuale toscano, agevolare
l'economia  regionale  ed  affrontare  le   criticita'   di   mercato
conseguenti  all'emergenza   COVID-19,   la   Giunta   regionale   e'
autorizzata a stanziare fino a un massimo di  10.000.000,00  di  euro
per l'anno 2020 da destinare a contributi per investimenti e  per  il
funzionamento   a   favore   delle   societa'   di   gestione   delle
infrastrutture aeroportuali. 
  2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 56-bis del  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato,  e  della  comunicazione  della
Commissione (2014 C 99/03) Orientamenti sugli  aiuti  di  stato  agli
aeroporti e alle compagnie aeree. 
  3. La Giunta Regionale, con deliberazione, disciplina le  modalita'
per la concessione degli aiuti di cui al comma 1. 
  4. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1,  fino
a un massimo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte: 
    a) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti  della  Missione  7
«Turismo», Programma 01  «Sviluppo  e  valorizzazione  del  turismo»,
Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di  previsione  2020  -  2022,
annualita' 2020; 
    b) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti  della  Missione  7
«Turismo», Programma 01  «Sviluppo  e  valorizzazione  del  turismo»,
Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020  -
2022, annualita' 2020.