Art. 9 Sostegno alle imprese del «sistema neve» in Toscana 1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere, anche ai sensi della comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, contributi fino all'importo massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020 quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve mirato, sia a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia al rinnovo della vita tecnica degli impianti stessi nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'art. 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015). 2. La Giunta regionale individua, con deliberazione, le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1, definendo le relative modalita' di attribuzione alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio ad essi. 3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte: a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; b) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.