Art. 9 
 
         Sostegno alle imprese del «sistema neve» in Toscana 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere, anche  ai  sensi
della comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo  2020
Quadro temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19,  contributi  fino
all'importo massimo  di  euro  1.288.000,00  per  l'anno  2020  quale
sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema  neve
mirato, sia a sostenere le  spese  in  conto  esercizio  relative  al
funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici,  sia  al
rinnovo della vita tecnica degli impianti stessi  nelle  aree  vocate
agli sport invernali d'interesse locale, come elencate  all'art.  59,
comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge  finanziaria  per
l'anno 2015). 
  2. La Giunta regionale individua, con deliberazione,  le  tipologie
di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1,  definendo
le relative modalita' di  attribuzione  alle  imprese  esercenti  gli
impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio  ad
essi. 
  3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1,  fino
a un massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte: 
    a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della  Missione  14
«Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e
Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del  bilancio  di  previsione
2020 - 2022, annualita' 2020; 
    b) per euro 288.000,00 con gli  stanziamenti  della  Missione  14
«Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e
Artigianato», Titolo 2 «Spese in  conto  capitale»  del  bilancio  di
previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.