Art. 8 
Controllo sul mantenimento dei requisiti  e  sulla  conformita'  agli
  indicatori (Art. 6, comma 1-ter, articolo 11, comma 1,  lettera  d)
  ed art. 13, comma 5, lettera a) l.r. n. 82/2009) 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1-ter, della l.r. 82/2009, entro  un
anno dalla trasmissione della  documentazione  inerente  la  verifica
dell'attivita' svolta  e  dei  risultati  raggiunti  da  parte  delle
strutture  accreditate,  e  successivamente  ogni  anno,  la   Giunta
regionale,  avvalendosi  del  Gruppo  di  valutazione,  verifica   il
mantenimento dei requisiti e la  conformita'  agli  indicatori  nelle
strutture individuate con metodo a campione. 
  2. Il campione di cui al comma 1 si ottiene  applicando  al  totale
delle strutture  da  controllare,  per  ciascuna  area  vasta  e  per
ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali: 
    a) il primo anno,  il  25  per  cento  della  quota  iniziale  di
strutture; 
    b) il secondo anno, il 33,35 per cento del  numero  residuale  di
strutture non controllate il primo anno; 
    c) il terzo anno,  il  50  per  cento  del  numero  residuale  di
strutture non controllate il secondo anno; 
    d) il quarto anno, il 100  per  cento  del  numero  residuale  di
strutture non controllate il terzo anno. 
  3. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera a) della  l.r.  82/2009,
in  prima  applicazione,  entro  un  anno  dalla  trasmissione  della
documentazione  di  cui  al  comma  4   del   citato   art.   13,   e
successivamente ogni  anno,  la  Giunta  regionale,  avvalendosi  del
Gruppo tecnico regionale di valutazione,  controlla  il  mantenimento
dei requisiti e la conformita' agli indicatori delle  strutture  gia'
accreditate, individuate con metodo a campione. 
  4. Il campione di cui al comma 3 si ottiene  applicando  al  totale
delle strutture  da  controllare,  per  ciascuna  area  vasta  e  per
ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali: 
    a) il primo anno,  il  25  per  cento  della  quota  iniziale  di
strutture; 
    b) il secondo anno, il 33,35 per cento del  numero  residuale  di
strutture non controllate il primo anno; 
    c) il terzo anno,  il  50  per  cento  del  numero  residuale  di
strutture non controllate il secondo anno; 
    d) il quarto anno, il 100  per  cento  del  numero  residuale  di
strutture non controllate il terzo anno.