Art. 8 Controllo sul mantenimento dei requisiti e sulla conformita' agli indicatori (Art. 6, comma 1-ter, articolo 11, comma 1, lettera d) ed art. 13, comma 5, lettera a) l.r. n. 82/2009) 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1-ter, della l.r. 82/2009, entro un anno dalla trasmissione della documentazione inerente la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti da parte delle strutture accreditate, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, verifica il mantenimento dei requisiti e la conformita' agli indicatori nelle strutture individuate con metodo a campione. 2. Il campione di cui al comma 1 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali: a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture; b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno; c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno; d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera a) della l.r. 82/2009, in prima applicazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4 del citato art. 13, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformita' agli indicatori delle strutture gia' accreditate, individuate con metodo a campione. 4. Il campione di cui al comma 3 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali: a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture; b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno; c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno; d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno.