Art. 2 
 
          Rinuncia all'adeguamento del tasso di inflazione 
 
  1. Per le annualita' 2019 e 2020, al canone di concessioni di  beni
del demanio idrico e delle relative aree di cui all'art. 2, comma  1,
lettera n), delta legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80  (Norme  in
materia di difesa del suolo, tutela delle risorse  idriche  e  tutela
della  costa  e  degli  abitati  costieri)  e  alle  concessioni   di
derivazioni di acque pubbliche di cui all'art. 10, comma  1,  lettera
d), della medesima  legge  regionale  n.  80/2015  non  e'  applicato
l'aggiornamento  determinato  sulla  base  del  tasso  di  inflazione
programmato.