Art. 2 Rinuncia all'adeguamento del tasso di inflazione 1. Per le annualita' 2019 e 2020, al canone di concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), delta legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale n. 80/2015 non e' applicato l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.