Art. 8 
 
Misure  a   sostegno   delle   attivita'   imprenditoriali   inerenti
  all'organizzazione e gestione per lo spettacolo dal  vivo  e  delle
  scuole di danza a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. 
 
  1. La  Regione  Toscana  attiva  specifiche  misure  economiche  di
sostegno  in  favore   delle   attivita'   imprenditoriali   inerenti
all'organizzazione e gestione  degli  spettacoli  dal  vivo  e  delle
scuole di danza, danneggiate a seguito dell'epidemia da Covid-19. 
  2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,  la  Giunta
regionale  e  autorizzata  all'erogazione  di  aiuti,  in  forma   di
contributi a fondo perduto, fino a un  massimo  di  complessivi  euro
800.000,00 per l'annualita' 2020. 
  3. La Giunta regionale  stabilisce  con  propria  deliberazione  le
tipologie di beneficiari, il periodo rispetto al quale viene rilevata
la perdita di entrate o di fatturato ed  il  livello  di  perdita  da
considerarsi rilevante ai fini dell'accesso alle misure di  sostegno,
nonche', sulla base delle domande ritenute ammissibili, l'entita' del
contributo da assegnare a ciascun beneficiario,  tenuto  conto  delle
risorse disponibili di cui al comma 2. 
  4. Possono presentare domanda di concessione dei contributi: 
    a) i soggetti esercenti  le  attivita'  imprenditoriali  inerenti
all'organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo che: 
      1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni; 
      2) non siano  finanziati  a  valere  sul  fondo  unico  per  lo
spettacolo (PUS); 
      3) in ragione  dell'emergenza  sanitaria,  abbiano  subito  una
perdita rilevante del proprio fatturato. 
    b) le scuole di danza che: 
      1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni; 
      2) non abbiano gia' beneficiato del PUS per progetti  triennali
di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo 27 luglio 2017 (Criteri  e  modalita'  per  l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163); 
      3) in ragione  dell'emergenza  sanitaria,  abbiano  subito  una
perdita rilevante del proprio fatturato o, nel caso di  associazioni,
delle entrate derivanti dalla relativa attivita' istituzionale. 
  5. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi  nei
limiti della disciplina degli aiuti de minimis di cui  agli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)». 
  6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,  e'  autorizzata
la spesa massima di euro 800.000,00 per l'annualita' 2020, cui si  fa
fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione
dei beni  e  delle  attivita'  culturali»,  Programma  02  «Attivita'
culturali e interventi  diversi  nel  settore  culturale»,  Titolo  1
«Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 -  2022,  annualita'
2020.