Art. 8 Misure a sostegno delle attivita' imprenditoriali inerenti all'organizzazione e gestione per lo spettacolo dal vivo e delle scuole di danza a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. 1. La Regione Toscana attiva specifiche misure economiche di sostegno in favore delle attivita' imprenditoriali inerenti all'organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza, danneggiate a seguito dell'epidemia da Covid-19. 2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale e autorizzata all'erogazione di aiuti, in forma di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di complessivi euro 800.000,00 per l'annualita' 2020. 3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di beneficiari, il periodo rispetto al quale viene rilevata la perdita di entrate o di fatturato ed il livello di perdita da considerarsi rilevante ai fini dell'accesso alle misure di sostegno, nonche', sulla base delle domande ritenute ammissibili, l'entita' del contributo da assegnare a ciascun beneficiario, tenuto conto delle risorse disponibili di cui al comma 2. 4. Possono presentare domanda di concessione dei contributi: a) i soggetti esercenti le attivita' imprenditoriali inerenti all'organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo che: 1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni; 2) non siano finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo (PUS); 3) in ragione dell'emergenza sanitaria, abbiano subito una perdita rilevante del proprio fatturato. b) le scuole di danza che: 1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni; 2) non abbiano gia' beneficiato del PUS per progetti triennali di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163); 3) in ragione dell'emergenza sanitaria, abbiano subito una perdita rilevante del proprio fatturato o, nel caso di associazioni, delle entrate derivanti dalla relativa attivita' istituzionale. 5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)». 6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, e' autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 per l'annualita' 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», Programma 02 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.