Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione dell'art. 2 non derivano nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio regionale. 
  2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni  contenute  nella
presente legge si fa fronte con le entrate previste nel  bilancio  di
previsione 2022 - 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi  definite
per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri
complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e  riportati
nell'allegato D  della  legge  regionale  27  novembre  2020,  n.  94
(Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Terza variazione).