(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 132 del
                          18 dicembre 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Vista la comunicazione della Commissione C(2020)1863 final  del  19
marzo 2020 (Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19)  e,  in
particolare, la sezione 3.1; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  (Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e,
in particolare l'art. 54; 
  Vista la legge  regionale  13  novembre  2019,  n.  65  (Interventi
normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di  previsione
2019 - 2021); 
Considerato quanto segue: 
  1.   Il   settore   fieristico-espositivo   e'   tra   i   comparti
dell'economia,  nazionale  e  regionale,  che  hanno  avuto  maggiori
ricadute negative derivanti dall'emergenza epidemiologia da COVID-19,
causate, oltre che dalle prescrizioni  per  la  sicurezza  sanitaria,
anche dalle con  seguenti  interruzioni  e  blocchi  della  mobilita'
nazionale ed internazionale, che hanno comportano l'annullamento e il
rinvio di un numero significativo di manifestazioni; 
  2. La disciplina della Commissione europea in materia di interventi
temporanei a sostegno  delle  imprese  e  dei  comparti  maggiormente
colpiti   dall'emergenza   sanitaria   consente   di   procedere   al
riconoscimento di  aiuti  per  sostenere  le  imprese  ad  affrontare
problemi di occupazione e di liquidita'; 
  3. E' opportuno prevedere interventi straordinari e  di  emergenza,
attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto agli  enti
fieristici   presenti   sul   territorio   regionale,   a    parziale
compensazione  dei  mancati   ricavi   nel   periodo   dell'emergenza
sanitaria; 
  4. Si e' valutata l'opportunita', a seguito dei  rilievi  formulati
nel giudizio di parifica da parte della Corte dei conti, di  abrogare
l'art. 41 della legge regionale 13 novembre 2019, n.  65  (Interventi
normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di  previsione
2019 - 2021); 
  5. E' prevista l'adozione di un atto  della  Giunta  regionale,  da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  con  il   quale   saranno   dettagliate   le   modalita'   di
determinazione  dell'aiuto,  di  presentazione  delle   domande,   di
istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme riconosciute; 
  6. Al fine di consentire la  rapida  attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  successivo  alla  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Misure straordinarie per il sostegno 
                        degli enti fieristici 
 
  1. Al fine di fronteggiare gli effetti  dell'emergenza  COVID-19  e
dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attivita'
fieristiche a  carattere  nazionale  ed  internazionale,  la  regione
riconosce agli enti fieristici, come definiti dall'art. 79, comma  1,
lettera c), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del
commercio) per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.  79,
comma 1, lettera a),  della  medesima  legge  regionale  n.  62/2018,
localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo
a fondo perduto  quale  indennizzo  conseguente  alla  riduzione  dei
ricavi. 
  2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, l'ente  fieristico
deve avere  in  disponibilita',  a  qualunque  titolo,  un  quartiere
fieristico come definito dall'art. 79, comma  1,  lettera  d),  della
legge  regionale  n.  62/2018  con  prevalenza  di  spazi  espositivi
permanenti  aventi  i  requisiti  per  manifestazioni   nazionali   e
internazionali come previsti dagli articoli 21 e 22  del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta  regionale  9  aprile
2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione  della  legge  regionale  23
novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio). 
  3.  Per  accedere  al  contributo,  l'ente  fieristico  deve   aver
riportato, nel periodo compreso tra il 1°  febbraio  2020  ed  il  31
agosto 2020,  una  diminuzione  del  fatturato  di  almeno  un  terzo
dell'ammontare del fatturato dello stesso periodo per l'anno 2019. Il
suddetto  contributo  e'  calcolato  sulla  riduzione  di   fatturato
registrata nel periodo indicato, applicando le  seguenti  percentuali
massime: 
    a.  per  enti  fieristici  con   superficie   netta   coperta   a
disposizione degli espositori superiore a 15.000 metri quadri, 30 per
cento; 
    b.  per  enti  fieristici  con   superficie   netta   coperta   a
disposizione degli espositori fino a  15.000  metri  quadri,  20  per
cento. 
  4. Per la definizione di «superficie netta»  si  fa  riferimento  a
quanto previsto dall'art.  79,  comma  1,  lettera  d),  della  legge
regionale n. 62/2018. 
  5. Il contributo e' concesso  nei  limiti  ed  alle  condizioni  di
quanto  disposto  dalla  sezione  3.1   della   comunicazione   della
Commissione europea C(2020)1863  final  del  19  marzo  2020  (Quadro
temporaneo  per  le  misure  degli  aiuti   di   Stato   a   sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID -19). 
  6. Il contributo, concesso sulla base dei parametri di cui al comma
3, e' determinato secondo le risorse disponibili. In presenza di  una
spesa complessiva  superiore  ad  euro  2.000.000,00,  il  contributo
spettante  a  ciascun  beneficiario  e'   rideterminato   in   misura
proporzionale nei limiti della spesa massima prevista. 
  7. Il contributo e' cumulatile con aiuti  concessi  da  altri  enti
territoriali e dalle camere di commercio, ai sensi dell'art.  54  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure  urgenti  in  materia  di
salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche
sociali   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19)
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  8. Con atto della Giunta regionale,  da  adottarsi  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono  dettagliate
le modalita' di determinazione del contributo, nonche' la  disciplina
relativa alla  presentazione  delle  domande,  all'istruttoria  delle
stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.