Art. 3 Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020. 2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, e' autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020, per competenza e cassa di uguale importo: anno 2020 in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 2.000.000,00; in aumento, Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 2.000.000,00.