Art. 3 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione della presente legge e'  autorizzata  la  spesa
massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2020, cui si  fa  fronte  con
gli  stanziamenti   della   Missione   14   «Sviluppo   economico   e
competitivita'», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato»,  Titolo
1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita'
2020. 
  2. Al fine della copertura della  spesa  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione  2020  -
2022, annualita' 2020, per competenza e cassa di uguale importo: 
anno 2020 
    in diminuzione, Missione 20 «Fondi e  accantonamenti»,  Programma
01  «Fondo  di  riserva»,  Titolo  1  «Spese  correnti»,   per   euro
2.000.000,00; 
    in aumento, Missione 14 «Sviluppo  economico  e  competitivita'»,
Programma  01  «Industria,  PMI  e  Artigianato»,  Titolo  1   «Spese
correnti», per euro 2.000.000,00.