Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112 (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112 (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')), e' aggiunta la seguente: «h-bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma e' apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.». Art. 2. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014, le parole «esclusivamente pranzo e cena» sono sostituite dalle seguenti «esclusivamente colazione, pranzo e cena». Art. 3. Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Domanda di contributo e relativa documentazione). - 1. La domanda di contributo e' redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito www.giovanifvg.it 2. I soggetti di cui all'art. 3 possono presentare domanda singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. 3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione: a) le dichiarazioni sostitutive attestanti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la qualita' di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, comma 1; b) relazione descrittiva dell'iniziativa proposta che indichi, in particolare, gli obiettivi perseguiti con riferimento alle finalita' di cui all'art. 22, comma 1, della legge, e la tipologia dei destinatari cui l'iniziativa stessa e' rivolta, specificando se e' destinata esclusivamente ai giovani di eta' compresa tra i quattordici e i diciannove anni; c) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dal contributo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 1, e, limitatamente alle spese generali di funzionamento, rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 5, comma 5, relative all'iniziativa che si intende realizzare. Il contributo non puo' superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento e' la differenza tra le spese previste e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto; d) nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato ai sensi del comma 2, una scheda che descriva le attivita' e i ruoli affidati a ciascun partner, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner o da altra persona munita di delega conferita dal legale rappresentante del soggetto partner, corredata dalla fotocopia del documento d'identita' in corso di validita' del soggetto delegante e del soggetto delegato; e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 15; f) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione. 4. E' altresi' allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante, con cui viene incaricato il procuratore alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante dell'istante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa. 5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito www.giovanifvg.it e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attivita' culturali. 6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e c) comporta l'inammissibilita' della domanda e l'archiviazione d'ufficio. 7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettera b) o la sua compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.». Art. 4. Inserimento degli articoli 7-bis e 7-ter nel decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis (Presentazione della domanda). - 1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui all'art. 3 presentano domanda al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito www.giovanifvg.it previa autenticazione con una delle modalita' previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalita' riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 2. La domanda di contributo di cui al comma 1 e' presentata dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico. 3. La domanda puo' essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente. 4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta e' considerata valida se basata su un certificato in corso di validita', rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h-bis). Art. 7-ter (Cause di inammissibilita' della domanda). - 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di contributo: a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 3; b) che si riferiscono a iniziative che non perseguono gli obiettivi riferiti a una o piu' delle finalita' di cui all'art. 22, comma 1, della legge; c) che non presentano i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, comma 1; d) prive dei documenti indicati all'art. 7, comma 3, lettere a) e c); e) prive di procura firmata; f) compilate e presentate con modalita' diverse da quelle previste dall'art. 7-bis, comma 1; g) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 7-bis, comma 2; h) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 10, comma 2-bis, la documentazione richiesta dal servizio ai fini istruttori. 2. Ogni soggetto proponente puo' presentare una sola domanda di contributo in qualita' di capofila. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'ammissibilita' della sola domanda relativa all'iniziativa di costo complessivo superiore o, in caso di costo complessivo uguale, della domanda presentata per ultima.». Art. 5. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014, dopo le parole: «comunicazione di avvio del procedimento» sono inserite le seguenti: «, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000,». Art. 6. Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «istruttoria della domanda»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda e' considerata inammissibile ed e' archiviata d'ufficio. 2-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o piu' criteri di valutazione di cui all'art. 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»; c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; d) al comma 7 le parole: «A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it sono approvati:» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it sono approvati:». Art. 7. Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Commissione di valutazione). - Le iniziative risultate ammissibili sono valutate, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, da una commissione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, con funzioni di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali o da un suo delegato, e dal Direttore del Servizio competente in materia di istruzione e politiche giovanili o da un suo delegato. 2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del servizio competente in materia di attivita' culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio stesso. 3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 4. Gli esiti della valutazione della commissione sono trasmessi al servizio, che elabora la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.». Art. 8. Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Obblighi dei beneficiari). - 1. I beneficiari sono tenuti a: a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale; b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); c) rispettare i termini previsti dal presente regolamento; d) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 17-bis, comma 3; e) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 19; f) apporre il logo della Regione e quello del portale regionale www.giovanifvg.it su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria; g) tenere a disposizione del servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' per cui e' stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale; h) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.». Art. 9. Sostituzione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Rendicontazione della spesa e relativa documentazione). - 1. La rendicontazione e' presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000. 2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 11/2013, e dall'art. 35 della legge regionale 5/2012, ed in deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le spese sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso. 3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione: a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative all'iniziativa; b) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata. 4. E' altresi' allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non gia' presentata. 5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito www.giovanifvg.it e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attivita' culturali.» Art. 10. Inserimento dell'art. 17-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Presentazione della rendicontazione). - 1. La rendicontazione e' predisposta e presentata al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito www.giovanifvg.it previa autenticazione con una delle modalita' previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalita' riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. 2. La rendicontazione puo' essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente. 3. La rendicontazione e' presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione. Nel caso di iniziativa da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il rendiconto e' presentato dal soggetto capofila. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico. 4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta e' considerata valida se basata su un certificato in corso di validita' rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h-bis). 5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito www.giovanifvg.it 6. La rendicontazione e' approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.». Art. 11. Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Rideterminazione e revoca del contributo). - 1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 17, comma 3, lettera a), emerga che l'importo del contributo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, il contributo e' conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno. 2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso, il contributo e' conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata. 3. Il contributo e' altresi' revocato nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione; c) accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1; d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'iniziativa originariamente programmata, non autorizzata dal servizio ai sensi dell'art. 16, comma 1. 4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente gia' erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000.». Art. 12. Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014, prima delle parole: «il Servizio puo' effettuare» sono inserite le seguenti: «In qualsiasi momento». Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga