Regolamento  di  modifica  del  regolamento  concernente  criteri   e
modalita' per la concessione di contributi per iniziative  in  ambito
culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1
a 3, e 33, della legge regionale 22  marzo  2012,  n.  5  (Legge  per
l'autonomia  dei  giovani  e  sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita'), emanato con decreto del Presidente  della  Regione  10
giugno 2014, n. 112 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                   Modifica all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  10  giugno  2014,  n.  112   (Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi  per
iniziative in ambito culturale a favore dei giovani  ai  sensi  degli
articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della  legge  regionale  22  marzo
2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunita')), e' aggiunta la seguente: 
      «h-bis) firma digitale valida: la firma digitale basata  su  un
certificato  qualificato  rilasciato  da  un  prestatore  di  servizi
fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui  all'allegato  I
del Regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La  firma  e'  apposta
utilizzando  dispositivi  che   soddisfino   i   requisiti   di   cui
all'allegato II del Regolamento EIDAS.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                   Modifica all'art. 6 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. Al comma 5  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 112/2014, le parole «esclusivamente pranzo  e  cena»  sono
sostituite dalle seguenti «esclusivamente colazione, pranzo e cena». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                Sostituzione dell'art. 7 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n.  112/2014
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Domanda di contributo e relativa documentazione). - 1.
La domanda  di  contributo  e'  redatta  e  presentata  al  Servizio,
attraverso l'utilizzo del sistema informatico  per  la  presentazione
delle istanze on line, cui si accede dal sito www.giovanifvg.it 
    2. I soggetti  di  cui  all'art.  3  possono  presentare  domanda
singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. 
    3.  Costituisce  parte  integrante  della  domanda  la   seguente
documentazione: 
      a) le  dichiarazioni  sostitutive  attestanti  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione   amministrativa)   la
qualita' di legale rappresentante ovvero di procuratore  dell'istante
e il possesso dei requisiti di  ammissibilita'  di  cui  all'art.  3,
comma 1; 
      b) relazione descrittiva dell'iniziativa proposta che  indichi,
in  particolare,  gli  obiettivi  perseguiti  con  riferimento   alle
finalita' di cui all'art. 22, comma 1, della legge,  e  la  tipologia
dei destinatari cui l'iniziativa stessa e' rivolta,  specificando  se
e' destinata  esclusivamente  ai  giovani  di  eta'  compresa  tra  i
quattordici e i diciannove anni; 
      c) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse
dal  contributo  regionale,  e  le  uscite,  consistenti   in   spese
ammissibili ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  e,  limitatamente  alle
spese generali di funzionamento, rispettose delle percentuali massime
previste dal medesimo art. 5, comma 5, relative all'iniziativa che si
intende realizzare. Il contributo non puo' superare il fabbisogno  di
finanziamento  stimato  e  l'importo  delle  spese  ammissibili.   Il
fabbisogno di finanziamento e' la differenza tra le spese previste  e
le entrate complessive previste, al netto  del  contributo  regionale
richiesto; 
      d) nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto
di partenariato ai sensi del comma 2,  una  scheda  che  descriva  le
attivita' e i ruoli affidati  a  ciascun  partner,  sottoscritta  dal
legale rappresentante del soggetto partner o da altra persona  munita
di delega conferita dal legale rappresentante del  soggetto  partner,
corredata dalla fotocopia  del  documento  d'identita'  in  corso  di
validita' del soggetto delegante e del soggetto delegato; 
      e) le attestazioni di presa  visione  della  informativa  sulla
privacy, ai sensi dell'art. 13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati),  di  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti
dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto  2017,  n.  124
(Legge annuale per il mercato e  la  concorrenza)  e  di  impegno  al
rispetto degli obblighi di cui all'art. 15; 
      f) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo,
salvi i casi di esenzione. 
    4. E' altresi' allegata alla domanda, ove necessario, la procura,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante,  con  cui  viene
incaricato  il  procuratore  alla  compilazione,   sottoscrizione   e
presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del  documento
di  identita'  in  corso  di  validita'  del  legale   rappresentante
dell'istante,  qualora  la  procura  sia   sottoscritta   con   firma
autografa. 
    5. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono
approvati con decreto del Direttore del  Servizio  e  pubblicati  sul
sito  www.giovanifvg.it e  sul  sito  istituzionale   della   Regione
www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attivita' culturali. 
    6. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
3, lettere a)  e  c)  comporta  l'inammissibilita'  della  domanda  e
l'archiviazione d'ufficio. 
    7. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
3, lettera b) o  la  sua  compilazione  parziale,  comporta  una  non
valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla
base degli elementi forniti.». 
 
                               Art. 4. 
 
 
        Inserimento degli articoli 7-bis e 7-ter nel decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. Dopo l'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
112/2014 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  7-bis  (Presentazione  della  domanda).  -  1.  Ai  fini
dell'accesso ai contributi i soggetti di cui  all'art.  3  presentano
domanda al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema
informatico per la presentazione delle istanze on line cui si  accede
dal  sito  www.giovanifvg.it previa  autenticazione  con  una   delle
modalita' previste dall'art. 65, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione
digitale), e redatte secondo le modalita' riportate nelle linee guida
per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla  medesima  pagina
web. La domanda si considera sottoscritta  e  inoltrata,  al  termine
della compilazione e del caricamento degli allegati,  all'atto  della
convalida finale. 
    2. La domanda di contributo di cui al comma 1 e'  presentata  dal
1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre di  ogni  anno.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine  di  presentazione
della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida
finale effettuata attraverso il sistema informatico. 
    3. La domanda puo' essere sottoscritta  e  inoltrata  dal  legale
rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito  di  procura
da parte del legale rappresentante del richiedente. 
    4. Qualora i documenti  allegati  alla  domanda  e  caricati  sul
sistema siano firmati digitalmente,  la  firma  digitale  apposta  e'
considerata valida se basata su un certificato in corso di validita',
rilasciato da un prestatore di  servizi  fiduciari  riconosciuto,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h-bis). 
      Art. 7-ter (Cause di inammissibilita' della domanda). - 1. Sono
inammissibili  e  vengono  archiviate   d'ufficio   le   domande   di
contributo: 
        a)  presentate  da  soggetti  diversi  da   quelli   indicati
dall'art. 3; 
        b) che si riferiscono a iniziative  che  non  perseguono  gli
obiettivi riferiti a una o piu' delle finalita' di cui  all'art.  22,
comma 1, della legge; 
        c) che non presentano i requisiti di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 4, comma 1; 
        d) prive dei documenti indicati all'art. 7, comma 3,  lettere
a) e c); 
        e) prive di procura firmata; 
        f) compilate e presentate con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dall'art. 7-bis, comma 1; 
        g) presentate dopo la scadenza dei termini  di  cui  all'art.
7-bis, comma 2; 
        h) relativamente alle quali non sia stata prodotta,  entro  i
termini di cui all'art. 10, comma 2-bis, la documentazione  richiesta
dal servizio ai fini istruttori. 
    2. Ogni soggetto proponente puo' presentare una sola  domanda  di
contributo in qualita' di capofila. L'inosservanza  di  tale  obbligo
comporta l'ammissibilita' della sola domanda relativa  all'iniziativa
di costo complessivo  superiore  o,  in  caso  di  costo  complessivo
uguale, della domanda presentata per ultima.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                   Modifica all'art. 8 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 112/2014, dopo le  parole:  «comunicazione  di  avvio  del
procedimento» sono inserite le seguenti: «, ai sensi  degli  articoli
13 e 14 della legge regionale 7/2000,». 
 
                               Art. 6. 
 
 
                  Modifiche all'art. 10 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. All'art. 10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
112/2014 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «istruttoria  della
domanda»; 
      b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: 
        «2-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,
il servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause
e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci  giorni  per
provvedere alla relativa  regolarizzazione  o  integrazione,  decorso
inutilmente il quale la domanda e' considerata  inammissibile  ed  e'
archiviata d'ufficio. 
        2-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli  elementi
necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o piu'  criteri  di
valutazione  di  cui  all'art.  11,  non   viene   richiesta   alcuna
integrazione e non viene assegnato alcun  punteggio  in  relazione  a
tale criterio.»; 
      c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
      d) al comma 7 le parole: «A conclusione  dell'istruttoria,  con
decreto emanato dal Direttore del Servizio competente in  materia  di
attivita' culturali entro novanta giorni dalla scadenza  del  termine
di  presentazione  delle  domande,  e   pubblicato   sul   sito   web
istituzionale  della  Regione  e  sul  sito  www.giovanifvg.it   sono
approvati:» sono sostituite dalle  seguenti:  «Entro  novanta  giorni
dalla scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  con
decreto del direttore centrale  competente  in  materia  di  cultura,
pubblicato sul sito  web  istituzionale  della  Regione  e  sul  sito
www.giovanifvg.it sono approvati:». 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. Dopo l'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
112/2014 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Commissione  di  valutazione).  -  Le  iniziative
risultate ammissibili sono valutate, sulla base dei  criteri  di  cui
all'art. 11, da una commissione nominata con  decreto  del  direttore
centrale competente in materia di cultura e composta dal  medesimo  o
da un suo delegato, con funzioni di  presidente,  dal  Direttore  del
Servizio competente in materia di attivita' culturali  o  da  un  suo
delegato, e dal Direttore  del  Servizio  competente  in  materia  di
istruzione e politiche giovanili o da un suo delegato. 
    2. Le sedute della commissione di valutazione  sono  convocate  e
presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del
servizio competente in materia di attivita' culturali,  che  assicura
anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione  sono
svolte da un dipendente del servizio stesso. 
    3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide  quando
sia presente la maggioranza dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono
valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole  della  maggioranza
dei presenti. In  caso  di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente. 
    4. Gli esiti della valutazione della commissione  sono  trasmessi
al servizio, che elabora la graduatoria dei  progetti  ammissibili  a
finanziamento.». 
 
                               Art. 8. 
 
 
                Sostituzione dell'art. 15 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 15 (Obblighi dei beneficiari). - 1.  I  beneficiari  sono
tenuti a: 
        a) utilizzare la posta elettronica certificata per  tutte  le
comunicazioni con l'Amministrazione regionale; 
        b) rendere le informazioni antimafia nelle  ipotesi  previste
dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
        c) rispettare i termini previsti dal presente regolamento; 
        d) presentare la rendicontazione della spesa entro i  termini
di cui all'art. 17-bis, comma 3; 
        e) consentire e agevolare ispezioni  e  controlli,  ai  sensi
dell'art. 19; 
        f) apporre  il  logo  della  Regione  e  quello  del  portale
regionale  www.giovanifvg.it  su  tutto  il  materiale   promozionale
dell'iniziativa  progettuale,  quale,  in   particolare,   volantini,
inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati,  a
partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria; 
        g) tenere a disposizione  del  servizio,  presso  la  propria
sede, la documentazione comprovante la  realizzazione  dell'attivita'
per cui e' stato concesso il contributo e, in  particolare,  rassegne
stampa,  pubblicazioni,  video,  inviti,  newsletter,   comunicazioni
digitali e via web e social media, e da cui  emerga  l'evidenza  data
alla contribuzione regionale; 
        h)  rispettare  gli  obblighi   di   pubblicazione   previsti
dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.». 
 
                               Art. 9. 
 
 
                Sostituzione dell'art. 17 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014
e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   17   (Rendicontazione   della    spesa    e    relativa
documentazione). - 1. La rendicontazione e' presentata ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo II, capo  III,  della  legge  regionale
7/2000. 
    2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della legge
regionale 11/2013, e dall'art. 35 della legge regionale 5/2012, ed in
deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge
regionale 7/2000, le spese sono rendicontate fino  all'ammontare  del
contributo concesso. 
    3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente
documentazione: 
      a)  il  prospetto  finanziario  riepilogativo  che  indichi  le
entrate, diverse  dall'incentivo  regionale,  e  le  uscite  relative
all'iniziativa; 
      b) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata. 
    4.  E'  altresi'  allegata  alla  rendicontazione,  la   procura,
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui  viene
incaricato  il   soggetto   alla   compilazione,   sottoscrizione   e
presentazione della rendicontazione, ove non gia' presentata. 
    5. I fac-simili dei  documenti  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono
approvati con decreto del Direttore del  Servizio  e  pubblicati  sul
sito  www.giovanifvg.it e  sul  sito  istituzionale   della   Regione
www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attivita' culturali.» 
 
                              Art. 10. 
 
 
              Inserimento dell'art. 17-bis nel decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. Dopo l'art. 17 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
112/2014 e' inserito il seguente: 
      «Art. 17-bis (Presentazione della  rendicontazione).  -  1.  La
rendicontazione   e'   predisposta   e   presentata   al    servizio,
esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico  per  la
presentazione  delle  istanze  on  line  cui  si  accede   dal   sito
www.giovanifvg.it previa  autenticazione  con  una  delle   modalita'
previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
82/2005, secondo le modalita' riportate  nelle  linee  guida  per  la
compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web.  La
rendicontazione si considera sottoscritta  e  inoltrata,  al  termine
della compilazione e del caricamento degli allegati,  all'atto  della
convalida finale. 
    2. La rendicontazione puo' essere sottoscritta  e  inoltrata  dal
legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura
da parte dal legale rappresentante del richiedente. 
    3. La rendicontazione e'  presentata  entro  il  termine  del  30
giugno dell'anno successivo a quello  di  concessione.  Nel  caso  di
iniziativa da realizzare nell'ambito di un rapporto di  partenariato,
il  rendiconto  e'  presentato  dal  soggetto   capofila.   Ai   fini
dell'accertamento del rispetto del  termine  di  presentazione  della
rendicontazione,  fa  fede  esclusivamente  la  data  e  l'ora  della
convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico. 
    4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione  e  caricati
sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la  firma
elettronica qualificata apposta e' considerata valida se basata su un
certificato in corso di validita'  rilasciato  da  un  prestatore  di
servizi fiduciari  riconosciuto,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera h-bis). 
    5. Le linee guida a supporto della predisposizione  e  dell'invio
della  documentazione  attraverso   il   sistema   informatico   sono
pubblicate sul sito www.giovanifvg.it 
    6. La rendicontazione e' approvata  entro  novanta  giorni  dalla
data di presentazione.». 
 
                              Art. 11. 
 
 
                Sostituzione dell'art. 18 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18 (Rideterminazione  e  revoca  del  contributo).  -  1.
Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di  cui  all'art.  17,
comma 3, lettera a), emerga che l'importo del contributo ha  superato
quanto necessario per coprire  il  fabbisogno  di  finanziamento,  il
contributo e' conseguentemente rideterminato, applicando allo  stesso
una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno. 
    2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore  al  contributo
concesso,   il   contributo   e'   conseguentemente   ridotto    fino
all'ammontare della spesa rendicontata. 
    3. Il contributo e' altresi' revocato nei seguenti casi: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) mancato rispetto dei  termini  perentori  stabiliti  per  la
presentazione della rendicontazione; 
      c) accertamento del  mancato  rispetto  dei  requisiti  di  cui
all'art. 4, comma 1; 
      d)   mancata   realizzazione   ovvero   modifica    sostanziale
dell'iniziativa  originariamente  programmata,  non  autorizzata  dal
servizio ai sensi dell'art. 16, comma 1. 
    4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle  somme
eventualmente gia' erogate, unitamente agli interessi  calcolati  con
le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000.». 
 
                              Art. 12. 
 
 
                  Modifica all'art. 19 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 112/2014 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  112/2014,  prima  delle  parole:   «il   Servizio   puo'
effettuare» sono inserite le seguenti: «In qualsiasi momento». 
 
                              Art. 13. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga