Art. 4 
 
Modifica dell'art. 5 della legge regionale 8 maggio  2018,  n.  8  in
  materia di strumenti finanziari per il credito alle imprese. 
 
  1. All'art. 5 della legge  regionale  8  maggio  2018,  n.  8  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma l, le parole da «prioritariamente» fino  a  «Regione»
sono sostituite dalle  parole  «destinabili  a  strumenti  finanziari
flessibili con Banca Europea degli Investimenti»; 
    b) il comma 3 e' soppresso; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Gli aiuti di cui al presente  articolo  sono  concessi  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  comunicazione
della Commissione europea 2020/C  911/01  Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'art. 54  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla scadenza del predetto  Quadro
temporaneo, si applicano  le  condizioni  e  i  limiti  previsti  dal
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de   minimis»   e
successive  modifiche  e  integrazioni  o  dal  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e successive modificazioni.». 
  2. L'Assessore regionale per l'economia  riferisce  in  Commissione
bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con cadenza  semestrale,
sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.