Art. 4 Modifica dell'art. 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di strumenti finanziari per il credito alle imprese. 1. All'art. 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma l, le parole da «prioritariamente» fino a «Regione» sono sostituite dalle parole «destinabili a strumenti finanziari flessibili con Banca Europea degli Investimenti»; b) il comma 3 e' soppresso; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla scadenza del predetto Quadro temporaneo, si applicano le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modifiche e integrazioni o dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni.». 2. L'Assessore regionale per l'economia riferisce in Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con cadenza semestrale, sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.