(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 117 Speciale del 7 agosto 2020) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Atto di promulgazione n. 21 Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio regionale n. 31/3 del 15 luglio 2020; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la legge regionale 5 agosto 2020 n. 21; «Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362»; La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Il Presidente: Marsilio