Allegato 
 
Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni amministrative
  in materia  di  organizzazione  del  servizio  farmaceutico  ed  in
  materia  di  indennizzi  a  favore  dei  soggetti  danneggiati   da
  complicanze  di  tipo  irreversibile  a   causa   di   vaccinazioni
  obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di  cui
  alla  legge  25  febbraio  1992,  n.  210,  nonche'  a   causa   di
  vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'art. 3  della  legge  14
  ottobre 1999, n. 362. 
 
                               Art. 1. 
 
Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni in materia  di
              organizzazione del servizio farmaceutico 
 
    1. Sono trasferite alle  Aziende  sanitarie  locale  le  seguenti
funzioni amministrative in materia  di  organizzazione  del  servizio
farmaceutico: 
      a) autorizzazioni al trasferimento di titolarita'  di  farmacia
di cui  all'art.  12  della  legge  2  aprile  1968,  n.  475  (Norme
concernenti il servizio farmaceutico); 
      b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia di
cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino
del settore farmaceutico); 
      c)  autorizzazione  alla  sostituzione  del   direttore   nella
conduzione professionale delle  farmacie  convenzionate  pubbliche  e
private di cui  all'art.  120  del  T.U.LL.SS.  approvato  con  regio
decreto n. 1265 del 27 luglio  1934  (Approvazione  del  testo  unico
delle leggi sanitarie); 
      d) autorizzazione alla chiusura temporanea  della  farmacia  di
cui all'art. 119  del  T.U.LL.SS.  approvato  con  regio  decreto  n.
1265/1934; 
      e) autorizzazione alla gestione provvisoria di  farmacia  dagli
eredi del titolare di cui all'art. 12 della legge n. 475/1968; 
      f)   autorizzazione   alla   distribuzione   all'ingrosso   dei
medicinali di cui all'art. 101  del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 (Attuazione della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano); 
      g) autorizzazione alla sostituzione della persona  responsabile
di deposito all'ingrosso  di  medicinali  di  cui  all'art.  101  del
decreto legislativo n. 219/2006; 
      h) autorizzazione alla vendita on-line  di  medicinali  di  cui
all'art. 112-quater, comma 3, del decreto legislativo n . 219/2006. 
    2.  Le  Aziende   sanitarie   locali   sono,   altresi',   tenute
all'aggiornamento  dell'archivio  dati   delle   farmacie   ed   alla
trasmissione alla Regione  Abruzzo  dei  provvedimenti  autorizzativi
adottati. 
 
                               Art. 2. 
 
Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni e  compiti  in
  materia  di  indennizzi  a  favore  dei  soggetti  danneggiati   da
  complicanze  di  tipo  irreversibile  a   causa   di   vaccinazioni
  obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di  cui
  alla  legge  n.  210/1992,  nonche'   a   causa   di   vaccinazioni
  antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all'art. 3  della  legge
  n. 362/1999. 
 
    1. Sono trasferite alle Aziende sanitarie locali le  funzioni  in
materia  di  indennizzi  a  favore  dei   soggetti   danneggiati   da
complicanze  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di  emoderivati  di  cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a   causa   di
vaccinazioni  obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazione   di
emoderivati), nonche' a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche  non
obbligatorie di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre  1999,  n.  362
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria). 
    2. Le Aziende sanitarie locali sono tenute a fornire alla regione
i dati amministrativi, contabili e finanziari inerenti gli indennizzi
di cui al comma 1, con modalita' e tempistiche stabilite dal Servizio
del Dipartimento sanita' competente per materia. 
    3. La regione esercita le funzioni  relative  agli  indennizzi  a
favore dei soggetti danneggiati di cui alla legge n. 210/1992, per il
tramite  delle  Aziende  sanitarie  locali,   erogando   le   risorse
finanziarie sulla base delle comunicazioni quadrimestrali di  cui  al
comma 2, contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione
degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti  nell'Azienda
territorialmente competente. 
    4. In sede di prima applicazione,  la  Regione  trasferisce  alle
Aziende sanitarie locali le risorse del quadrimestre di riferimento. 
 
                               Art. 3. 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 46/2014 
 
    1. All'art. 7 della legge  regionale  23  dicembre  2014,  n.  46
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione  Abruzzo
derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia    all'Unione    europea.
Disposizione  per  l'attuazione  della  direttiva  2011/24/UE,  della
direttiva 2011/62/UE, nonche' per l'applicazione del regolamento (UE)
717/2013,  del  regolamento  (CE)  1069/2009,  del  regolamento  (CE)
852/2004,  del  regolamento  (UE)  234/2011,  del  regolamento   (UE)
1169/2011,  del  regolamento  (UE)  609/2013,  del  regolamento  (CE)
2023/2006  e  del  regolamento  (CE)   282/2008.   Disposizioni   per
l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in  materia
culturale. (Legge europea regionale 2014)) le  parole:  «Il  Servizio
competente  in  materia  farmaceutica  del   Dipartimento   regionale
competente in materia  di  salute  rilascia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le Aziende sanitarie  locali  territorialmente  competenti
rilasciano». 
    2. All'art. 8 della legge regionale n. 46/2014, sono apportate le
seguenti modifiche: 
      a) al comma 2, le parole: «al Servizio regionale competente  in
materia farmaceutica» sono sostituite dalle seguenti:  «alle  Aziende
sanitarie locali territorialmente competenti»; 
      b) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento regionale competente
in materia di salute, attraverso il Servizio preposto, rilascia» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «le   Aziende    sanitarie    locali
territorialmente competenti rilasciano»; 
      c) al comma 4, le parole: «La Giunta regionale individua»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Le   Aziende    sanitarie    locali
territorialmente competenti individuano». 
    3. All'art. 10 della legge regionale n. 46/2014,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole: «il Servizio regionale competente  in
materia farmaceutica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le  Aziende
sanitarie locali territorialmente competenti»; 
      b) al comma 2, le parole: «il Servizio  competente  in  materia
farmaceutica» sono sostituite dalle seguenti: «le  Aziende  sanitarie
locali territorialmente competenti»; 
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  al
presente articolo possono essere  definite  con  deliberazione  della
Giunta regionale, al fine  di  assicurare  l'esercizio  uniforme  sul
territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende  sanitarie
locali.». 
    4. All'art. 12 della legge regionale n. 46/2014, le  parole:  «il
Servizio  competente  in  materia   farmaceutica   del   Dipartimento
regionale competente in materia di salute autorizza» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «le  Aziende  sanitarie   locali   territorialmente
competenti autorizzano». 
    5. L'art. 13 della legge regionale n. 46/2014, e' sostituito  dal
seguente: «Art. 13.  (Attuazione  in  via  amministrativa)  -  1.  Le
procedure e le modalita'  relative  all'esercizio  dell'attivita'  di
distribuzione  all'ingrosso  dei  medicinali,   alla   attivita'   di
vigilanza e al procedimento sanzionatorio possono essere definite, in
conformita' alle disposizioni contenute nel presente Titolo,  nonche'
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 219/2006,  con
deliberazione  della  Giunta  regionale,  al   fine   di   assicurare
l'esercizio  uniforme  sul  territorio   regionale   delle   funzioni
conferite alle Aziende sanitarie locali.». 
 
                               Art. 4. 
 
                             Abrogazioni 
 
    1.  L'art.  1  della  legge  regionale  21  maggio  2010,  n.  20
(Istituzione di dispensari farmaceutici  in  condizioni  territoriali
particolari) e' abrogato. 
 
                               Art. 5. 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2  si  provvede
con le risorse annualmente trasferite dallo  Stato  ed  iscritte  sul
bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa  81542,  denominato
«Funzioni e compiti in materia di indennizzi  a  favore  di  soggetti
danneggiati da complicanze  a  causa  di  vaccinazioni  obbligatorie,
trasfusioni ed emoderivati» al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e
con le risorse annualmente iscritte sul bilancio regionale  a  valere
sul capitolo di spesa  81545,  denominato  «Indennizzi  a  favore  di
soggetti  danneggiati  da  complicanze  a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie,  trasfusioni  ed  emoderivati.  Quota  integrativa  con
risorse regionali, legge regionale 18 dicembre 2009, n. 31» al Titolo
1, Missione 13, Programma 07. 
 
                               Art. 6. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/3 del
15 luglio 2020, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri 
Omissis