Allegato Istituzione del Premio regionale «Federico Caffe'» Art. 1. Finalita' 1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza personale e professionale del professore Federico Caffe', annoverato tra i piu' importanti economisti d'Italia, intende istituire il Premio regionale Federico Caffe'. 2. Il premio e' rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in materia economica, economico politica ed economico sociale della Regione Abruzzo e si propone lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro del professore Federico Caffe' attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti. Art. 2. Svolgimento del premio 1. Il premio di cui all'art. 1, il cui valore minimo e' di euro 1.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.000,00, e' assegnato con cadenza annuale alle migliori tesi di laurea in Economia Politica e Politica Economica, redatte dagli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in economia degli Atenei italiani. 2. Per l'erogazione del premio, il Servizio segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale, di seguito denominato Servizio competente, indice apposito avviso pubblico contenente il numero ed il valore dei premi da assegnare e l'individuazione dei soggetti aventi diritto a partecipare. 3. Al finanziamento del premio possono contribuire anche altri enti pubblici, fondazioni, associazioni e privati. 4. L'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente legge e' demandata al Servizio competente in collaborazione con gli altri Servizi del Consiglio regionale eventualmente interessati per materia. Art. 3. Organizzazione della cerimonia di premiazione 1. La cerimonia di premiazione si svolge, compatibilmente con gli impegni scolastici, ogni anno nella data del 15 aprile, giorno della scomparsa del professore, presso l'Istituto Tecnico di Pescara Tito Acerbo. In sede di prima applicazione, qualora l'entrata in vigore della presente legge non permetta il rispetto della data indicata, la cerimonia potra' tenersi in un'altra data. 2. L'organizzazione della cerimonia di premiazione e' demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in collaborazione, senza maggiori oneri, con l'Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara e l'Associazione «Federico Caffe'». Art. 4. Commissione per l'attribuzione dei premi 1. La valutazione delle tesi di laurea e' effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e composta da cinque membri di cui: a) uno designato dall'Associazione Federico Caffe'; b) due nominati dal rettori, tra i professori di Politica economica ed Economia politica, degli Atenei abruzzesi; c) il Preside dell'Istituto tecnico Tito Acerbo di Pescara o suo designato; d) uno designato dal Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo. 2. La Commissione rimane in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina. Nel corso della prima riunione la Commissione elegge al suo interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio competente del Consiglio regionale. 3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 e' a titolo gratuito e senza rimborso spese. Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000,00, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1 denominato l'Istituzione del Premio regionale Federico Caffe'. 2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 15.000,00, e' assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa: a) in aumento parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato l'Istituzione del Premio Regionale Federico Caffe' per euro 15.000,00; b) in diminuzione parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di spesa numero 1109 denominato Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 15.000,00. 3. Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 4. Per le annualita' successive al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale. Art. 6. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/8 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge. Il Presidente: Sospiri