Allegato 
 
         Istituzione del Premio regionale «Federico Caffe'» 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1.  La  Regione  Abruzzo,  al  fine  di  favorire  la  conoscenza
personale e professionale del professore Federico Caffe',  annoverato
tra i piu'  importanti  economisti  d'Italia,  intende  istituire  il
Premio regionale Federico Caffe'. 
    2. Il premio  e'  rivolto  agli  studenti  dei  corsi  di  laurea
magistrale in materia  economica,  economico  politica  ed  economico
sociale della Regione Abruzzo e si propone lo scopo di costituire  un
momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro  del  professore
Federico  Caffe'  attraverso  il  coinvolgimento  diretto  di   nuove
generazioni di economisti. 
 
                               Art. 2. 
 
                       Svolgimento del premio 
 
    1. Il premio di cui all'art. 1, il cui valore minimo e'  di  euro
1.000,00 e fino ad un massimo di  euro  5.000,00,  e'  assegnato  con
cadenza annuale alle migliori tesi di laurea in Economia  Politica  e
Politica Economica, redatte  dagli  studenti  iscritti  ai  corsi  di
laurea magistrale in economia degli Atenei italiani. 
    2. Per  l'erogazione  del  premio,  il  Servizio  segreteria  del
Presidente, Affari generali, Stampa  e  Comunicazione  del  Consiglio
regionale, di seguito denominato Servizio competente, indice apposito
avviso pubblico contenente il  numero  ed  il  valore  dei  premi  da
assegnare  e  l'individuazione  dei   soggetti   aventi   diritto   a
partecipare. 
    3. Al finanziamento del premio possono  contribuire  anche  altri
enti pubblici, fondazioni, associazioni e privati. 
    4. L'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione  della
presente legge e' demandata al Servizio competente in  collaborazione
con  gli  altri  Servizi  del   Consiglio   regionale   eventualmente
interessati per materia. 
 
                               Art. 3. 
 
            Organizzazione della cerimonia di premiazione 
 
    1. La cerimonia di premiazione si svolge, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ogni anno nella data del 15 aprile, giorno  della
scomparsa del professore, presso l'Istituto Tecnico di  Pescara  Tito
Acerbo. In sede di prima applicazione, qualora  l'entrata  in  vigore
della presente legge non permetta il rispetto della data indicata, la
cerimonia potra' tenersi in un'altra data. 
    2. L'organizzazione della cerimonia di premiazione  e'  demandata
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in  collaborazione,
senza maggiori oneri, con l'Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara e
l'Associazione «Federico Caffe'». 
 
                               Art. 4. 
 
              Commissione per l'attribuzione dei premi 
 
    1. La valutazione delle tesi  di  laurea  e'  effettuata  da  una
Commissione  nominata  dall'Ufficio  di  Presidenza   del   Consiglio
regionale e composta da cinque membri di cui: 
      a) uno designato dall'Associazione Federico Caffe'; 
      b) due nominati dal  rettori,  tra  i  professori  di  Politica
economica ed Economia politica, degli Atenei abruzzesi; 
      c) il Preside dell'Istituto tecnico Tito Acerbo  di  Pescara  o
suo designato; 
      d)  uno  designato  dal  Presidente  del  Consiglio   regionale
d'Abruzzo. 
    2. La Commissione rimane in carica cinque anni  decorrenti  dalla
data di nomina. Nel corso della prima riunione la Commissione  elegge
al suo interno il Presidente. Le funzioni di segreteria  sono  svolte
dal Servizio competente del Consiglio regionale. 
    3. La partecipazione alla Commissione di cui  al  comma  1  e'  a
titolo gratuito e senza rimborso spese. 
 
                               Art. 5. 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Per l'attuazione della  presente  legge  e'  autorizzata,  per
l'anno 2020, la spesa di euro 15.000,00, a valere  sul  bilancio  del
Consiglio regionale, sul capitolo di nuova  istituzione  Missione  1,
Programma 1, Titolo 1 denominato l'Istituzione del  Premio  regionale
Federico Caffe'. 
    2. La copertura  degli  oneri  finanziari  di  cui  al  comma  1,
quantificati per  l'anno  2020  in  complessivi  euro  15.000,00,  e'
assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di  previsione
pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, del Consiglio regionale,  in
termini di competenza e cassa: 
      a) in aumento parte spesa del bilancio del Consiglio regionale:
Titolo I, Missione 1, Programma  1,  capitolo  di  nuova  istituzione
denominato l'Istituzione del Premio  Regionale  Federico  Caffe'  per
euro 15.000,00; 
      b) in  diminuzione  parte  spesa  del  bilancio  del  Consiglio
regionale: Titolo I, Missione  1,  Programma  1,  capitolo  di  spesa
numero  1109  denominato  Fondo  per  la  copertura  finanziaria   di
iniziative legislative" per euro 15.000,00. 
    3. Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 
    4. Per le annualita' successive al  2020,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni della presente legge  si  provvede
con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci del  Consiglio
regionale. 
 
                               Art. 6. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/8 del
15 luglio 2020, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri