Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni Capo I Art. 1. Modifiche all'art. 2 della l.r. 9/2020 1. All'art. 2 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 1) della lettera b) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come quantificate nella D.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorita' di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19)»; b) i punti 3), 4) e 5) della lettera b) del comma 3 sono abrogati; c) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) disposta ai sensi dei commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale»; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale.». Art. 2. Modifiche all'art. 3 della l.r. 9/2020 1. I commi 2, 4 e 5 dell'art. 3 della l.r. 9/2020 sono abrogati. Art. 3. Modifica al comma 8 dell'art. 5 della l.r. 9/2020 1. Al comma 8 dell'art. 5 della l.r. 9/2020 le parole da «La sospensione si applica» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione si applica fino alla concorrenza del Fondo, alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti interessati che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza COVID-19, o, in ogni caso, in conseguenza della contrazione del mercato di riferimento o della filiera di appartenenza derivante dalla crisi generale determinata dall'emergenza COVID-19. L'autocertificazione dovra' riportare, rispetto ai trimestri messi a confronto, esclusivamente il riferimento dei dati di fatturato. L'erogazione e' disposta dal Dipartimento competente della giunta regionale, previa richiesta degli enti interessati corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione e' concessa sotto forma di anticipazione di liquidita' da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro dieci giorni dalli avv enuto trasferimento.». Art. 4. Sostituzione del comma 11 dell'art. 5 della l.r. 9/2020 1. Il comma 11 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2020 e' sostituito dal seguente: «11. La Regione riconosce alle aziende di cui all'art. 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 un incentivo economico, nella misura massima pari a complessivi euro 4.500.000,00, a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo privi di output produttivo. La misura e' finanziata con le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi di cui all'art. 29, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19).». Art. 5. Modifiche all'art. 6 della l.r. 9/2020 1. All'art. 6 della l.r. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle disposizioni e procedure riguardanti l'attuazione del Piano di rientro sanitario»; b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai termini previsti dall'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).». Art. 6. Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 9/2020 1. L'art. 7 della l.r. 9/2020 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Misure per favorire la pace legale con le imprese). - 1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia e consentire alle imprese di superare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la regione favorisce il componimento bonario dei giudizi pendenti con le imprese, sia in materia civile che amministrativa. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contenziosi in materia sanitaria o che coinvolgono gli enti del Servizio sanitario regionale. 2. La regione, gli enti regionali, le agenzie e le aziende regionali, nonche' le societa' controllate dalla regione valutano la possibilita' di definire transattivamente i giudizi pendenti con le imprese di cui al comma 1, fatti salvi il caso in cui il componimento bonario della lite pregiudichi l'interesse o il diritto di terzi controinteressati e partecipanti alla vertenza e il caso di giudizi aventi ad oggetto interessi sensibili in ambito ambientale e paesaggistico. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta una proposta transattiva agli uffici della regione ovvero dei soggetti di cui al comma 2. 4. Nei successivi trenta giorni i Dipartimenti regionali interessati ed i soggetti di cui al comma 2 sottopongono all'Avvocatura regionale una proposta di accoglimento, anche parziale, ovvero di motivato diniego dell'istanza. La proposta dovra' tenere in debita considerazione le transazioni gia' perfezionate ovvero formalizzate dagli stessi in relazione a materie inerenti l'identico oggetto della controversia pendente. La proposta e' altresi' trasmessa dai soggetti di cui al comma 2 ai Dipartimenti competenti per materia per le valutazioni di competenza. 5. Nei successivi trenta giorni, l'Avvocatura regionale esprime un parere in merito alla proposta di cui al comma 4, privilegiando le ipotesi di bonario componimento della vertenza, fatte salve le ipotesi in cui la transazione risulti infondata o eccessivamente svantaggiosa e pregiudizievole per gli interessi della regione ovvero dei soggetti di cui al comma 2. Sulla base del parere espresso, la giunta regionale ovvero i competenti organi dei soggetti di cui al comma 2 deliberano, nei successivi trenta giorni, in merito all'accoglimento o meno della proposta transattiva. 6. Fino al 30 settembre 2020, i pagamenti dovuti alla regione ovvero ai soggetti di cui al comma 2 derivanti da sentenze esecutive sono sospesi e conseguentemente gli interessi legali non sono dovuti in ragione della brevita' del tempo di sospensione. 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con riferimento alla regione, trovano copertura nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio gia' stanziati.». Art. 7. Modifica all'art. 9 della l.r. 9/2020 1. Il comma 6 dell'art. 9 della l.r. 9/2020 e' abrogato. Art. 8. Modifiche all'art. 10 della l.r. 9/2020 1. All'art. 10 della l.r. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al settore sanitario e l'attuazione delle stesse non puo' in alcun modo compromettere o intaccare le risorse destinate al Servizio sanitario regionale.»; b) alla lettera a) del comma 7 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; c) alla lettera a) del comma 8 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; d) il comma 11 e' abrogato. Art. 9. Modifiche all'art. 12 della l.r. 9/2020 1. Al comma 9 dell'art. 12 della l.r. 9/2020, le parole «euro 210.029.285,30» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 197.042.459,30». Art. 10. Disposizioni transitorie 1. Sono fatte salve le proposte transattive, con eccezione di quelle relative al Servizio sanitario regionale, pervenute ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 9/2020. Capo II Art. 11. Modifiche all'art. 3 della l.r. 10/2020 1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole «da aprile a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo ad agosto». 2. Al comma 13 dell'art. 3 della l.r. 10/2020, dopo la parola «concede» sono aggiunte le seguenti: "ai Centri Diurni non accreditati che operano all'interno degli enti d'ambito distrettuali sociali da almeno 3 anni,». Art. 12. Modifiche all'art. 6 della l.r. 10/2020 1. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 10/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come previsti dalla deliberazione della giunta regionale 8 giugno 2020, n. 312 (Misure di contrasto degli effetti economici causati dall'emergenza da COVID-19. Ricognizione risorse rinvenenti dalla programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e 2014-2020. Atto di riprogrammazione per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 9/2020 e dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge regionale n. 10/2020)». Art. 13. Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 10/2020 1. L'art. 19 della legge regionale n. 10/2020 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione). - 1. La Regione Abruzzo, con il presente articolo, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione colpite dalla grave crisi di liquidita' determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria COVID-19. 2. La regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine di assicurare: a) il diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e veritiero; b) il valore dell'informazione, uno dei capisaldi su cui si fondano le societa' contemporanee; c) il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione; d) l'attivita' informativa locale da considerarsi un servizio pubblico indispensabile; e) il contrasto alla crisi di liquidita' delle imprese per il repentino calo degli introiti pubblicitari; f) la tutela del sistema di comunicazioni di massa nel proprio territorio; g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali; h) la salvaguardia delle professionalita' operanti all'interno delle imprese. 3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti sono le imprese con sede operativa nella regione Abruzzo che svolgono le seguenti attivita': a) eminenze televisive che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare; b) eminenze radiofoniche che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+; c) stampa quotidiana e periodica, anche realizzata da testate giornalistiche on-line costituite unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica; d) agenzie di stampa a carattere locale e nazionale. 4. Sono ammesse ai contributi le imprese che: a) operano sul territorio regionale abruzzese alla data del 31 gennaio 2020; b) svolgono la propria attivita' in conformita' alle norme vigenti; c) erogano informazione pubblica, con regolare autorizzazione del tribunale, garantendo dunque un servizio di preminente interesse generale; d) hanno una carenza o indisponibilita' di liquidita' a causa della riduzione del fatturato, stimato in almeno il 25% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per effetto dello stato di emergenza sanitaria di cui al comma 1. 5. I contributi di cui al presente articolo: a) non possono essere concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla data del 31 dicembre 2019; b) sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 6. Per l'anno 2020, i contributi straordinari, quantificati in euro 440.000,00, vengono ripartiti secondo quanto indicato di seguito: a) alle emittenti televisive, euro 140.000,00; b) alle emittenti radiofoniche, euro 80.000,00; c) alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa, euro 120.000,00; d) alle testate giornalistiche on-line, euro 100.000,00. 7. Le risorse sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilita' di liquidita', dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello stato di emergenza sanitario, secondo quanto specificato al comma 4, lettera d). 8. I contributi sono concessi a favore di ciascuna tipologia di impresa di cui al comma 6, sulla scorta di idonea documentazione, sulla base dell'utile collocazione nelle rispettive graduatorie in ragione dei seguenti parametri: a) personale, da intendersi come comprensivo dei dipendenti assunti alla data del 31 gennaio 2020 e dei contratti di collaborazione in essere alla medesima data, con l'attribuzione di un punteggio decrescente in relazione alla consistenza del personale appartenente alle diverse figure professionali secondo il seguente ordine: giornalisti, tecnici e impiegati amministrativi; b) fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario; c) entita' delle spese di funzionamento per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilita' di liquidita', documentata con riguardo al deficit tra costi e ricavi, anche in relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto disposto al comma 7. 9. La documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei contributi puo' essere prodotta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. 10. Ogni impresa puo' presentare domanda di ammissione ai contributi per una sola ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6. 11. Fermo quanto disposto al comma 8, per le imprese di cui al comma 6, lettere a), b) e d), i contributi sono commisurati alle spese di funzionamento di cui al comma 7 per un importo massimo, per ciascuna impresa, non superiore al 25% delle risorse stanziate per ogni singola ripartizione dal medesimo comma; per le imprese di cui alla lettera c) del comma 6 il contributo e' commisurato all'ammontare delle spese di funzionamento di cui al comma 7. 12. Ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 8 si tiene conto unicamente dei dati relativi alle sedi presenti in Abruzzo. 13.1 fondi sono erogati con determinazione del Dipartimento Presidenza della giunta al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)), che provvede all'attuazione delle presente articolo. 14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Co.Re.Com. approva un avviso pubblico che definisce le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, i tempi e le procedure per la loro erogazione, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui al presente articolo. 15. I contributi di cui al presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per gli stessi costi ammissibili ai sensi e nei limiti di cui alla normativa europea di riferimento. 16. I contributi sono comunque revocati qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca da' luogo al recupero delle somme eventualmente gia' percepite dal beneficiario, oltre alle dovute segnalazioni alle autorita' competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge. 17. I contributi sono concessi ed erogati dal Co.Re.Com. ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni. 18. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 440.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1. 19. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 18, ai bilanci di previsione 2020-2022 della regione e del Consiglio, sono apportate, per l'annualita' 2020, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo: a) in aumento parte Spesa bilancio della regione: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione» per euro 440.000,00; b) in diminuzione parte Spesa bilancio della regione: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11330 denominato «Oneri diretti piano assunzioni» per euro 300.000,00; c) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 denominato «Fondo garanzia debiti commerciali 1. 145/2018» per euro 120.000,00. d) in diminuzione parte Spesa bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» per euro 20.000,00, con trasferimento delle risorse al bilancio della regione per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione». 20. La giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.» Art. 14. Modifica all'art. 29 della l.r. 10/2020 1. Al comma 4 dell'art. 29 della l.r. 10/2020, le parole «dall'approvazione della legge del rendiconto 2019» sono soppresse. Art. 15. Modifiche all'art. 30 della l.r. 10/2020 1. All'art. 30 della l.r. 10/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei fondi strutturali di investimento europei (SIE) disposta dalla presente legge sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al funzionamento ed al finanziamento del Servizio sanitario regionale.». Capo III Art. 16. Modifica all'art. 87 della l.r. 23/2018 1. Il comma 1 dell'art. 87 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e' sostituito dal seguente: «1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'art. 81, comma 1, lettera h). I comuni possono, con proprio atto, valutata l'opportunita' di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilita' fino al trenta per cento, dandone comunicazione alla regione.». Art. 17. Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo 1. In relazione alla situazione determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' ordinarie di funzionamento delle pro loco abruzzesi, e' concesso al Comitato regionale UNPLI Abruzzo, per l'anno 2020, un contributo straordinario di euro 30.000,00. 2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1 denominato «Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo». 3. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 2, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 30.000,00, e' assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa: a) in aumento parte spesa del Bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo» per euro 30.000,00; b) in diminuzione parte spesa del Bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 1, Programma 1, capitolo di spesa 1109 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» per euro 30.000,00. 4. Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Art. 18. Modifica all'art. 4 della l.r. 9/2018 1. Alla lettera d) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco), le parole «tre pro loco» sono sostituite dalle seguenti «dieci pro loco». Art. 19. Disposizioni per la definizione del regime d'uso di infrastrutture di interesse regionale 1. La finalita' del presente articolo e' quella di ricondurre la gestione di opere, di cui ai successivi commi, agli enti competenti in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, cui le infrastrutture sono strumentali. 2. Ai fini della compiuta attuazione dell'intervento relativo al «sistema duale della Val Pescara» finanziato nell'ambito del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, come da DGR 29 aprile 2015 n. 312 «Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge n. 164/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia). Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuazione dei finanziamenti, art. 3, comma 3, lettera o) - precisazione degli interventi dell'ente regione finanziati», che individua quale soggetto attuatore il Consorzio di bonifica «Centro», e' concesso in uso gratuito al Consorzio medesimo l'impianto di potabilizzazione, o parti dello stesso, sito in localita' San Martino di Chieti Scalo, nonche' le condotte adibite al trasporto dell'acqua ed il serbatoio terminale sito in localita' Colli di Pescara. 3. Per finalita' di ripristino del corretto utilizzo dell'infrastruttura composta dai collettori rivieraschi siti nei Comuni di Montesilvano e Pescara e dagli impianti funzionalmente collegati, parti integranti delle infrastrutture del ciclo idrico integrato a servizio della collettivita', gli stessi sono concessi in uso gratuito all'ente gestore del Servizio idrico integrato competente per territorio, Azienda consortile acquedottistica S.p.a.. 4. Con verbale sottoscritto dai rappresentanti legali degli enti interessati, ERSI, Consorzio di bonifica Centro, Azienda consortile acquedottistica S.p.a., si provvede alla individuazione della consistenza delle infrastrutture di cui al presente articolo per la stipula del relativo atto pubblico. Art. 20. Adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco 1. Allo scopo di favorire le azioni di valorizzazione, di tutela e di promozione turistica del patrimonio fratturale regionale e della civilta' della transumanza, il Consiglio regionale e' autorizzato ad aderire ai progetti nazionali ed europei, anche di futura iniziativa, volti a sostenere la candidatura della transumanza ad essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'Unesco. 2. L'adesione ai progetti di cui al comma 1 e' deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, il Consiglio regionale e' autorizzato a partecipare all'organizzazione dell'evento «Settimana internazionale della transumanza», che avra' luogo a Sulmona nel mese di settembre 2020 con l'obiettivo di evidenziare le tematiche legate al fenomeno della transumanza anche sotto il profilo della straordinaria opportunita' di sviluppo di un turismo lento, responsabile e sostenibile, e definire le strategie operative per l'ottenimento della sua iscrizione nelle liste del patrimonio mondiale culturale dell'Umanita'. 4. Il Consiglio regionale partecipa all'organizzazione dell'evento di cui al comma 3 tramite l'Ufficio di Presidenza a cui e' demandata, unitamente al Comune di Sulmona e agli altri partner istituzionali, la definizione del programma e le sue modalita' di attuazione. L'Ufficio di Presidenza individua le strutture amministrative del Consiglio regionale a cui affidare le attivita' di supporto nell'espletamento delle attivita' finalizzate a consentire la sua partecipazione all'organizzazione dell'evento. 5. In considerazione dello stretto connubio che lega il poeta Gabriele D'Annunzio all'antica usanza della transumanza la cui celebrazione poetica e' contenuta in una delle sue piu' conosciute e apprezzate opere, l'Ufficio di Presidenza puo' proporre di inserire la realizzazione degli eventi definiti ai sensi della legge regionale 16 luglio 201 9 n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) nell'ambito del programma di cui al comma 4. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato «Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza» nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020, con dotazione di euro 100.000,00. La copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2020: a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11 09 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in diminuzione di euro 100.000,00; b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione «Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza», in aumento di euro 100.000,00. Art. 21. Integrazione all'art. 5-ter della l.r. 32/2007 1. Al comma 3 dell'art. 5-ter della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) sono aggiunte, in. fine, le seguenti parole: «, ad esclusione del caso in cui sia prevista la continuita' di tutti i soggetti gia' indicati nell'autorizzazione e vi sia l'assenza di una cessione della struttura a terzi; in tal caso alla richiesta di voltura al comune dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 va allegata esclusivamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal rappresentante legale del cessionario attestante la permanenza di tutti i requisiti minimi soggettivi, strutturali, tecnologici, impiantistici contemplati nel Manuale di autorizzazione che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione oggetto di richiesta di voltura». Art. 22. Modifica all'art. 11 della l.r. 36/1996 1. Alla lettera d) del comma 1-quater dell'art. 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), la parola «fiumi» e' sostituita con le parole «corsi d'acqua o trasportati dagli stessi». Art. 23. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/1 del 23 giugno 2020, ha approvato la presente legge. Il Presidente: Sospiri