Modifiche  alla  legge  regionale  6  aprile  2020,  n.   9   (Misure
  straordinarie ed urgenti per l'economia  e  l'occupazione  connesse
  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)  in   attuazione   del
  principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni 
 
 
                               Capo I 
 
 
                               Art. 1. 
               Modifiche all'art. 2 della l.r. 9/2020 
 
    1. All'art. 2 della legge regionale 6 aprile 2020, n.  9  (Misure
straordinarie ed urgenti  per  l'economia  e  l'occupazione  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti
modifiche: 
      a) al punto 1) della lettera b) del comma 3 sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, come quantificate nella D.G.R. 12 maggio
2020, n. 260  (Priorita'  di  investimento  perseguibili  nell'ambito
della politica di coesione della Regione  Abruzzo  2014-2020  con  le
risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del  Fondo  Sociale
Europeo per potenziare i  servizi  sanitari,  tutelare  la  salute  e
mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19)»; 
      b) i punti 3), 4) e 5)  della  lettera  b)  del  comma  3  sono
abrogati; 
      c) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
        «3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei  Fondi
Strutturali e di Investimento europei (SIE)  disposta  ai  sensi  dei
commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate  a  qualsiasi  titolo  al
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale»; 
      d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. La Giunta regionale,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese"
finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto  dei  prodotti  del
territorio regionale.». 
 
                               Art. 2. 
               Modifiche all'art. 3 della l.r. 9/2020 
 
    1. I commi 2, 4 e 5 dell'art. 3 della l.r. 9/2020 sono abrogati. 
 
                               Art. 3. 
          Modifica al comma 8 dell'art. 5 della l.r. 9/2020 
 
    1. Al comma 8 dell'art. 5 della l.r.  9/2020  le  parole  da  «La
sospensione si applica» fino alla fine  del  comma,  sono  sostituite
dalle seguenti: 
      «La sospensione si applica fino  alla  concorrenza  del  Fondo,
alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti  interessati  che
autocertifichino ai sensi degli articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa (Testo A)) di aver  registrato,  in  un
trimestre successivo  al  23  febbraio  2020,  un  calo  del  proprio
fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo  trimestre  2019
in conseguenza della chiusura  della  propria  attivita'  operata  in
attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente  per
l'emergenza  COVID-19,  o,  in  ogni  caso,  in   conseguenza   della
contrazione  del  mercato  di  riferimento   o   della   filiera   di
appartenenza   derivante    dalla    crisi    generale    determinata
dall'emergenza  COVID-19.  L'autocertificazione   dovra'   riportare,
rispetto  ai  trimestri  messi   a   confronto,   esclusivamente   il
riferimento dei dati di fatturato. 
      L'erogazione e'  disposta  dal  Dipartimento  competente  della
giunta regionale, previa richiesta degli enti  interessati  corredata
da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei
conseguenti   fabbisogni   finanziari,   sottoscritta   dal    legale
rappresentante  e  asseverata  dal   revisore   legale   dei   conti.
L'erogazione e' concessa sotto forma di anticipazione  di  liquidita'
da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020  con  rateizzazioni
mensili  fino  al   31   dicembre   2021.   L'atto   di   concessione
dell'anticipazione   dispone   contestualmente   l'accertamento   del
relativo credito. L'ente che  riceve  l'anticipazione  provvede  alla
registrazione del debito verso la Regione entro  dieci  giorni  dalli
avv enuto trasferimento.». 
 
                               Art. 4. 
       Sostituzione del comma 11 dell'art. 5 della l.r. 9/2020 
 
    1. Il comma 11 dell'art. 5 della legge  regionale  n.  9/2020  e'
sostituito dal seguente: 
      «11. La Regione riconosce  alle  aziende  di  cui  all'art.  1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22
marzo 2020 un  incentivo  economico,  nella  misura  massima  pari  a
complessivi euro 4.500.000,00, a parziale ristoro dei costi  fissi  e
imprescindibili sostenuti al  solo  fine  di  mantenere  in  funzione
impianti a ciclo continuo privi di output produttivo.  La  misura  e'
finanziata con le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei  fondi
di cui all'art. 29, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 2020,
n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori  turismo,  commercio
al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave
crisi   economica   derivante   dall'emergenza   epidemiologica    da
COVID-19).». 
 
                               Art. 5. 
               Modifiche all'art. 6 della l.r. 9/2020 
 
    1. All'art. 6  della  l.r.  9/2020  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
esclusione delle disposizioni e  procedure  riguardanti  l'attuazione
del Piano di rientro sanitario»; 
      b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai termini  previsti
dall'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.  42  (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137).». 
 
                               Art. 6. 
             Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 9/2020 
 
    1. L'art. 7 della l.r. 9/2020 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Misure per favorire la pace legale con le imprese).  -
1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia  e  consentire  alle
imprese di superare la crisi derivante  dall'emergenza  sanitaria  in
atto, la  regione  favorisce  il  componimento  bonario  dei  giudizi
pendenti con le imprese, sia in materia civile che amministrativa. 
      Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contenziosi in materia sanitaria  o  che  coinvolgono  gli  enti  del
Servizio sanitario regionale. 
      2. La regione, gli enti regionali,  le  agenzie  e  le  aziende
regionali, nonche' le societa' controllate dalla regione valutano  la
possibilita' di definire transattivamente i giudizi pendenti  con  le
imprese di cui al comma 1, fatti salvi il caso in cui il componimento
bonario della lite pregiudichi l'interesse  o  il  diritto  di  terzi
controinteressati e partecipanti alla vertenza e il caso  di  giudizi
aventi  ad  oggetto  interessi  sensibili  in  ambito  ambientale   e
paesaggistico. 
      3. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, l'impresa interessata, entro il termine perentorio
di  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
presenta una proposta transattiva agli uffici  della  regione  ovvero
dei soggetti di cui al comma 2. 
      4.  Nei  successivi  trenta  giorni  i  Dipartimenti  regionali
interessati  ed  i  soggetti  di  cui   al   comma   2   sottopongono
all'Avvocatura  regionale  una  proposta   di   accoglimento,   anche
parziale, ovvero di motivato diniego dell'istanza. La proposta dovra'
tenere in debita  considerazione  le  transazioni  gia'  perfezionate
ovvero formalizzate dagli stessi  in  relazione  a  materie  inerenti
l'identico  oggetto  della  controversia  pendente.  La  proposta  e'
altresi' trasmessa dai soggetti di cui al  comma  2  ai  Dipartimenti
competenti per materia per le valutazioni di competenza. 
      5. Nei successivi trenta giorni, l'Avvocatura regionale esprime
un parere in merito alla proposta di cui al comma 4, privilegiando le
ipotesi di  bonario  componimento  della  vertenza,  fatte  salve  le
ipotesi in cui la  transazione  risulti  infondata  o  eccessivamente
svantaggiosa e pregiudizievole per gli interessi della regione ovvero
dei soggetti di cui al comma 2. Sulla base del  parere  espresso,  la
giunta regionale ovvero i competenti organi dei soggetti  di  cui  al
comma  2  deliberano,  nei  successivi  trenta  giorni,   in   merito
all'accoglimento o meno della proposta transattiva. 
      6. Fino al 30 settembre 2020, i pagamenti dovuti  alla  regione
ovvero ai soggetti di cui al comma 2 derivanti da sentenze  esecutive
sono sospesi e conseguentemente gli interessi legali non sono  dovuti
in ragione della brevita' del tempo di sospensione. 
      7. Gli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al presente  articolo,  con  riferimento  alla  regione,  trovano
copertura  nell'ambito  dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  gia'
stanziati.». 
 
                               Art. 7. 
                Modifica all'art. 9 della l.r. 9/2020 
 
    1. Il comma 6 dell'art. 9 della l.r. 9/2020 e' abrogato. 
 
                               Art. 8. 
               Modifiche all'art. 10 della l.r. 9/2020 
 
    1. All'art. 10 della  l.r.  9/2020  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al  settore
sanitario  e  l'attuazione  delle  stesse  non  puo'  in  alcun  modo
compromettere o intaccare le risorse destinate al Servizio  sanitario
regionale.»; 
      b) alla lettera a) del comma 7 le parole «di cui ai commi  1  e
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
      c) alla lettera a) del comma 8 le parole «di cui ai commi  1  e
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
      d) il comma 11 e' abrogato. 
 
                               Art. 9. 
               Modifiche all'art. 12 della l.r. 9/2020 
 
    1. Al comma 9 dell'art. 12 della l.r.  9/2020,  le  parole  «euro
210.029.285,30» ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
«euro 197.042.459,30». 
 
                              Art. 10. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Sono fatte salve le proposte  transattive,  con  eccezione  di
quelle relative al Servizio sanitario regionale, pervenute  ai  sensi
dell'art. 7 della l.r. n. 9/2020. 
 
 
                               Capo II 
 
 
                              Art. 11. 
               Modifiche all'art. 3 della l.r. 10/2020 
 
    1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n.
10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo,  commercio  al
dettaglio ed altri servizi per contrastare gli  effetti  della  grave
crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19),
le parole «da aprile a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da
marzo ad agosto». 
    2. Al comma 13 dell'art. 3 della l.r.  10/2020,  dopo  la  parola
«concede»  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ai   Centri   Diurni   non
accreditati che operano all'interno degli enti d'ambito  distrettuali
sociali da almeno 3 anni,». 
 
                              Art. 12. 
               Modifiche all'art. 6 della l.r. 10/2020 
 
    1. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 10/2020  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, come previsti dalla deliberazione  della
giunta regionale 8 giugno 2020, n. 312  (Misure  di  contrasto  degli
effetti economici causati dall'emergenza  da  COVID-19.  Ricognizione
risorse rinvenenti dalla programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e
2014-2020. Atto di riprogrammazione per le finalita' di cui  all'art.
2, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 9/2020 e dell'art. 6,
commi 1 e 2 della legge regionale n. 10/2020)». 
 
                              Art. 13. 
            Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 10/2020 
 
    1. L'art. 19 della legge regionale n. 10/2020 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 19 (Interventi  straordinari  a  sostegno  delle  imprese
operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione).  -  1.
La  Regione  Abruzzo,  con  il  presente  articolo,  prevede   misure
straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese  operanti  nel
settore dell'informazione e della comunicazione colpite  dalla  grave
crisi di liquidita' determinatasi per effetto del  diffondersi  della
malattia infettiva respiratoria COVID-19. 
      2. La regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine  di
assicurare: 
        a) il diritto dei  cittadini  di  essere  informati  in  modo
corretto e veritiero; 
        b) il valore dell'informazione, uno dei capisaldi su  cui  si
fondano le societa' contemporanee; 
        c) il pluralismo delle fonti di informazione  operanti  nella
regione; 
        d) l'attivita' informativa locale da considerarsi un servizio
pubblico indispensabile; 
        e) il contrasto alla crisi di liquidita' delle imprese per il
repentino calo degli introiti pubblicitari; 
        f) la tutela  del  sistema  di  comunicazioni  di  massa  nel
proprio territorio; 
        g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali; 
        h)   la   salvaguardia   delle   professionalita'    operanti
all'interno delle imprese. 
      3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti  sono  le
imprese con sede operativa nella  regione  Abruzzo  che  svolgono  le
seguenti attivita': 
        a)   eminenze   televisive   che   producono   e   diffondono
informazione e format giornalistici in ambito locale e con  frequenza
quotidiana con tecnologia digitale terrestre  (DTT)  o  a  diffusione
tramite rete internet o con trasmissione di  segnale  con  tecnologia
satellitare; 
        b)  eminenze  radiofoniche   che   producono   e   diffondono
informazione e format giornalistici in ambito locale e con  frequenza
quotidiana con trasmissione di segnale  con  tecnologia  analogica  e
digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+; 
        c) stampa quotidiana e periodica, anche realizzata da testate
giornalistiche on-line costituite unicamente su supporto  informatico
e diffuse unicamente per via telematica; 
        d) agenzie di stampa a carattere locale e nazionale. 
      4. Sono ammesse ai contributi le imprese che: 
        a) operano sul territorio regionale abruzzese alla  data  del
31 gennaio 2020; 
        b) svolgono la propria attivita' in  conformita'  alle  norme
vigenti; 
        c) erogano informazione pubblica, con regolare autorizzazione
del tribunale, garantendo dunque un servizio di preminente  interesse
generale; 
        d) hanno una carenza o indisponibilita' di liquidita' a causa
della riduzione del fatturato, stimato in almeno il 25%  nel  periodo
marzo - maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,  per
effetto dello stato di emergenza sanitaria di cui al comma 1. 
      5. I contributi di cui al presente articolo: 
        a) non possono essere concessi alle imprese che erano gia' in
difficolta',  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alla  data
del 31 dicembre 2019; 
        b) sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 
      6. Per l'anno 2020, i contributi straordinari, quantificati  in
euro  440.000,00,  vengono  ripartiti  secondo  quanto  indicato   di
seguito: 
        a) alle emittenti televisive, euro 140.000,00; 
        b) alle emittenti radiofoniche, euro 80.000,00; 
        c) alla stampa quotidiana  e  periodica  e  alle  agenzie  di
stampa, euro 120.000,00; 
        d) alle testate giornalistiche on-line, euro 100.000,00. 
      7. Le risorse sono destinate  alla  copertura  delle  spese  di
funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e
il  31  maggio  2020  per  le  quali  l'impresa  dimostri  carenza  o
indisponibilita' di liquidita', dovuta alla riduzione del  fatturato,
per effetto  dello  stato  di  emergenza  sanitario,  secondo  quanto
specificato al comma 4, lettera d). 
      8. I contributi sono concessi a favore di ciascuna tipologia di
impresa di cui al comma 6, sulla  scorta  di  idonea  documentazione,
sulla base dell'utile collocazione nelle  rispettive  graduatorie  in
ragione dei seguenti parametri: 
        a) personale, da intendersi come comprensivo  dei  dipendenti
assunti  alla  data  del  31  gennaio  2020  e   dei   contratti   di
collaborazione in essere alla medesima data, con l'attribuzione di un
punteggio decrescente in relazione  alla  consistenza  del  personale
appartenente alle diverse figure professionali  secondo  il  seguente
ordine: giornalisti, tecnici e impiegati amministrativi; 
        b) fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario; 
        c)  entita'  delle  spese  di  funzionamento  per  le   quali
l'impresa  dimostri  carenza  o   indisponibilita'   di   liquidita',
documentata con riguardo al deficit tra  costi  e  ricavi,  anche  in
relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto
disposto al comma 7. 
      9. La documentazione necessaria ai fini  dell'attribuzione  dei
contributi puo' essere prodotta  mediante  dichiarazione  sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modifiche e integrazioni. 
      10. Ogni impresa  puo'  presentare  domanda  di  ammissione  ai
contributi per una sola ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e
d) del comma 6. 
      11. Fermo quanto disposto al comma 8, per le imprese di cui  al
comma 6, lettere a), b) e d),  i  contributi  sono  commisurati  alle
spese di funzionamento di cui al comma 7 per un importo massimo,  per
ciascuna impresa, non superiore al 25% delle  risorse  stanziate  per
ogni singola ripartizione dal medesimo comma; per le imprese  di  cui
alla  lettera  c)  del  comma  6   il   contributo   e'   commisurato
all'ammontare delle spese di funzionamento di cui al comma 7. 
      12. Ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui al
comma 8 si  tiene  conto  unicamente  dei  dati  relativi  alle  sedi
presenti in Abruzzo. 
      13.1 fondi sono erogati  con  determinazione  del  Dipartimento
Presidenza della giunta al Comitato regionale  per  le  comunicazioni
(Co.Re.Com.) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale  24
agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e  funzionamento  del
Comitato regionale per le comunicazioni  (Co.Re.Com)),  che  provvede
all'attuazione delle presente articolo. 
      14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Co.Re.Com.  approva  un  avviso  pubblico   che
definisce le modalita' e i termini per la presentazione delle domande
di ammissione ai contributi, i tempi  e  le  procedure  per  la  loro
erogazione, i controlli relativi alla rendicontazione  e  ogni  altro
aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui al presente articolo. 
      15. I contributi di cui al  presente  articolo  possono  essere
cumulati con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per gli stessi
costi ammissibili ai sensi e nei limiti di cui alla normativa europea
di riferimento. 
      16. I contributi sono comunque revocati qualora  dai  controlli
emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente
accertata l'assenza anche di uno solo  dei  requisiti  richiesti  per
l'ammissione al beneficio. La revoca  da'  luogo  al  recupero  delle
somme eventualmente  gia'  percepite  dal  beneficiario,  oltre  alle
dovute segnalazioni  alle  autorita'  competenti  per  l'applicazione
delle sanzioni di legge. 
      17. I contributi sono concessi ed  erogati  dal  Co.Re.Com.  ai
sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive modificazioni. 
      18.  Agli  oneri  finanziari  derivanti   dall'attuazione   del
presente articolo, quantificati in euro 440.000,00 per  l'anno  2020,
si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo  di
nuova istituzione denominato «Contributo straordinario  alle  imprese
del settore dell'informazione e della comunicazione», istituito nello
stato di previsione della  spesa  del  bilancio  della  regione  alla
Missione 01, Programma 11, Titolo 1. 
      19. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 18,  ai
bilanci di previsione 2020-2022 della regione e del  Consiglio,  sono
apportate,  per  l'annualita'  2020,  le  seguenti   variazioni   per
competenza e cassa di uguale importo: 
        a) in aumento parte Spesa bilancio  della  regione:  Missione
01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione  denominato
«Contributo straordinario alle imprese del settore  dell'informazione
e della comunicazione» per euro 440.000,00; 
        b)  in  diminuzione  parte  Spesa  bilancio  della   regione:
Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11330 denominato «Oneri
diretti piano assunzioni» per euro 300.000,00; 
        c)  in  diminuzione  parte  Spesa  bilancio  della   Regione:
Missione 20, Programma 03, Titolo  1,  capitolo  322001/1  denominato
«Fondo garanzia debiti commerciali 1. 145/2018» per euro 120.000,00. 
        d)  in  diminuzione  parte  Spesa  bilancio   del   Consiglio
regionale: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109  «Fondo
per la copertura finanziaria  di  iniziative  legislative»  per  euro
20.000,00, con trasferimento delle risorse al bilancio della  regione
per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di  entrata  destinate
al finanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1,  capitolo
di  nuova  istituzione  denominato  «Contributo  straordinario   alle
imprese del settore dell'informazione e della comunicazione». 
      20. La giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale effettuano  le  dovute  variazioni  ai  rispettivi  bilanci
necessarie ai fini della gestione.» 
 
                              Art. 14. 
               Modifica all'art. 29 della l.r. 10/2020 
 
    1. Al  comma  4  dell'art.  29  della  l.r.  10/2020,  le  parole
«dall'approvazione della legge del rendiconto 2019» sono soppresse. 
 
                              Art. 15. 
              Modifiche all'art. 30 della l.r. 10/2020 
 
    1. All'art. 30 della l.r.  10/2020  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
nel rispetto delle procedure di cui  agli  articoli  241  e  242  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n 34  (Misure  urgenti  in  materia  di
salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)»; 
      b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei  fondi
strutturali di investimento europei  (SIE)  disposta  dalla  presente
legge  sono  escluse  le  somme  destinate  a  qualsiasi  titolo   al
funzionamento ed al finanziamento del Servizio sanitario regionale.». 
 
 
                              Capo III 
 
 
                              Art. 16. 
               Modifica all'art. 87 della l.r. 23/2018 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 87 della legge regionale 31 luglio  2018,
n. 23 (Testo  unico  in  materia  di  commercio)  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «1. Nelle aree destinate all'esercizio del  commercio  su  aree
pubbliche con posteggio, il comune riserva  una  quota  di  posteggi,
fino ad un massimo del dieci per cento del totale  degli  stessi,  da
destinare ai produttori agricoli di cui all'art. 81, comma 1, lettera
h). I comuni possono, con proprio atto,  valutata  l'opportunita'  di
ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilita' fino al
trenta per cento, dandone comunicazione alla regione.». 
 
                              Art. 17. 
      Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo 
 
    1. In relazione alla situazione determinatasi per  effetto  delle
conseguenze  dell'emergenza  COVID-19,  al  fine  di   garantire   lo
svolgimento delle attivita' ordinarie di funzionamento delle pro loco
abruzzesi, e' concesso  al  Comitato  regionale  UNPLI  Abruzzo,  per
l'anno 2020, un contributo straordinario di euro 30.000,00. 
    2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
massima di euro  30.000,00,  a  valere  sul  bilancio  del  Consiglio
regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1,
Titolo 1  denominato  «Contributo  straordinario  Comitato  regionale
UNPLI Abruzzo». 
    3. La copertura  degli  oneri  finanziari  di  cui  al  comma  2,
quantificati per  l'anno  2020  in  complessivi  euro  30.000,00,  e'
assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di  previsione
pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, del  Consiglio  regionale,  in
termini di competenza e cassa: 
      a) in aumento parte spesa del Bilancio del Consiglio regionale:
Titolo 1, Missione 1, Programma  1,  capitolo  di  nuova  istituzione
denominato  «Contributo  straordinario   Comitato   regionale   UNPLI
Abruzzo» per euro 30.000,00; 
      b) in  diminuzione  parte  spesa  del  Bilancio  del  Consiglio
regionale: Titolo 1, Missione 1, Programma 1, capitolo di spesa  1109
denominato  «Fondo  per  la  copertura  finanziaria   di   iniziative
legislative» per euro 30.000,00. 
    4. Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 
 
                              Art. 18. 
                Modifica all'art. 4 della l.r. 9/2018 
 
    1. Alla lettera d) del comma 4 dell'art. 4 della legge  regionale
22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle pro
loco), le parole «tre pro loco» sono sostituite dalle seguenti «dieci
pro loco». 
 
                              Art. 19. 
          Disposizioni per la definizione del regime d'uso 
              di infrastrutture di interesse regionale 
 
    1. La finalita' del presente articolo e' quella di ricondurre  la
gestione di opere, di cui ai successivi commi, agli  enti  competenti
in  relazione  alle  rispettive  funzioni   istituzionali,   cui   le
infrastrutture sono strumentali. 
    2. Ai fini della compiuta attuazione dell'intervento relativo  al
«sistema  duale  della  Val  Pescara»  finanziato   nell'ambito   del
decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito  in  legge  11
novembre  2014,  n.  164,  come  da  DGR  29  aprile  2015   n.   312
«Decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  in  legge  n.
164/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia). Decreto del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di individuazione  dei  finanziamenti,
art. 3, comma 3, lettera o) - precisazione degli interventi dell'ente
regione  finanziati»,  che  individua  quale  soggetto  attuatore  il
Consorzio di bonifica  «Centro»,  e'  concesso  in  uso  gratuito  al
Consorzio medesimo l'impianto  di  potabilizzazione,  o  parti  dello
stesso, sito in localita' San Martino di  Chieti  Scalo,  nonche'  le
condotte adibite al trasporto dell'acqua ed  il  serbatoio  terminale
sito in localita' Colli di Pescara. 
    3.  Per   finalita'   di   ripristino   del   corretto   utilizzo
dell'infrastruttura composta  dai  collettori  rivieraschi  siti  nei
Comuni di Montesilvano e  Pescara  e  dagli  impianti  funzionalmente
collegati, parti integranti delle  infrastrutture  del  ciclo  idrico
integrato a servizio della collettivita', gli stessi sono concessi in
uso  gratuito  all'ente  gestore  del   Servizio   idrico   integrato
competente per territorio, Azienda consortile acquedottistica S.p.a.. 
    4. Con verbale sottoscritto dai rappresentanti legali degli  enti
interessati, ERSI, Consorzio di bonifica Centro,  Azienda  consortile
acquedottistica  S.p.a.,  si  provvede  alla   individuazione   della
consistenza delle infrastrutture di cui al presente articolo  per  la
stipula del relativo atto pubblico. 
 
                              Art. 20. 
 
Adesione  della  Regione  Abruzzo  ai  progetti  di  sostegno   della
  candidatura  della  transumanza  all'iscrizione  nella  lista   del
  Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco 
 
    1. Allo scopo di favorire le azioni di valorizzazione, di  tutela
e di promozione turistica del patrimonio fratturale regionale e della
civilta' della transumanza, il Consiglio regionale e' autorizzato  ad
aderire ai progetti nazionali ed europei, anche di futura iniziativa,
volti a sostenere la candidatura della transumanza ad essere iscritta
nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'Unesco. 
    2. L'adesione ai progetti di cui al comma  1  e'  deliberata  con
atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 
    3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al  comma  1,  il
Consiglio regionale e' autorizzato a  partecipare  all'organizzazione
dell'evento «Settimana internazionale della transumanza»,  che  avra'
luogo a Sulmona  nel  mese  di  settembre  2020  con  l'obiettivo  di
evidenziare le tematiche legate al fenomeno della  transumanza  anche
sotto il profilo della straordinaria opportunita' di sviluppo  di  un
turismo lento, responsabile e sostenibile, e  definire  le  strategie
operative per l'ottenimento della  sua  iscrizione  nelle  liste  del
patrimonio mondiale culturale dell'Umanita'. 
    4.   Il   Consiglio   regionale   partecipa    all'organizzazione
dell'evento di cui al comma 3 tramite l'Ufficio di Presidenza  a  cui
e' demandata, unitamente al Comune di Sulmona e  agli  altri  partner
istituzionali, la definizione del programma e  le  sue  modalita'  di
attuazione. 
    L'Ufficio di Presidenza individua le strutture amministrative del
Consiglio  regionale  a  cui  affidare  le  attivita'   di   supporto
nell'espletamento delle attivita' finalizzate  a  consentire  la  sua
partecipazione all'organizzazione dell'evento. 
    5. In considerazione dello stretto connubio  che  lega  il  poeta
Gabriele  D'Annunzio  all'antica  usanza  della  transumanza  la  cui
celebrazione poetica e' contenuta in una delle sue piu' conosciute  e
apprezzate opere, l'Ufficio di Presidenza puo' proporre  di  inserire
la realizzazione degli eventi definiti ai sensi della legge regionale
16 luglio 201 9 n. 20 (Celebrazione del  Centenario  dell'impresa  di
Fiume guidata dal poeta abruzzese  Gabriele  D'Annunzio)  nell'ambito
del programma di cui al comma 4. 
    6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo
stanziamento del capitolo di nuova istituzione  denominato  «Sostegno
agli eventi di valorizzazione della  transumanza»  nell'ambito  della
Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio  di  previsione  del
Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020, con dotazione di euro
100.000,00. La copertura finanziaria  e'  assicurata  dalla  seguente
variazione  in  termini  di  competenza  e  cassa  del  bilancio  del
Consiglio regionale, annualita' 2020: 
      a)  Missione  01,  Programma  01,  Titolo  1,  capitolo  11  09
denominato  «Fondo  per  la  copertura  finanziaria   di   iniziative
legislative» in diminuzione di euro 100.000,00; 
      b) Missione 01, Programma  01,  Titolo  1,  capitolo  di  nuova
istituzione   «Sostegno   agli   eventi   di   valorizzazione   della
transumanza», in aumento di euro 100.000,00. 
 
                              Art. 21. 
           Integrazione all'art. 5-ter della l.r. 32/2007 
 
    1. Al comma 3 dell'art. 5-ter della  legge  regionale  31  luglio
2007,  n.  32  (Norme  regionali  in   materia   di   autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali  delle  strutture
sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) sono  aggiunte,  in.
fine, le seguenti parole: «,  ad  esclusione  del  caso  in  cui  sia
prevista  la  continuita'  di  tutti   i   soggetti   gia'   indicati
nell'autorizzazione  e  vi  sia  l'assenza  di  una  cessione   della
struttura a terzi; in tal caso alla richiesta di  voltura  al  comune
dell'autorizzazione rilasciata  ai  sensi  dell'art.  4  va  allegata
esclusivamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa),  dal
rappresentante legale del cessionario  attestante  la  permanenza  di
tutti  i  requisiti  minimi  soggettivi,  strutturali,   tecnologici,
impiantistici contemplati nel Manuale  di  autorizzazione  che  hanno
determinato il rilascio dell'autorizzazione oggetto di  richiesta  di
voltura». 
 
                              Art. 22. 
               Modifica all'art. 11 della l.r. 36/1996 
 
    1. Alla lettera d) del comma 1-quater dell'art.  11  della  legge
regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento  funzionale,  riordino  e
norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), la parola «fiumi»
e' sostituita con  le  parole  «corsi  d'acqua  o  trasportati  dagli
stessi». 
 
                              Art. 23. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/1 del
23 giugno 2020, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri