Art. 2 Disposizioni per la costituzione di due Comunita' di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane. 1. Per le finalita' di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/2019, l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e l'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto a decorrere dal 1° luglio 2021. 2. In deroga alle previsioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 21/2019, nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono essere costituite due Comunita' di montagna qualora, entro il 16 novembre 2020, a pena di decadenza, la maggioranza assoluta dei comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane adotti conformi deliberazioni che ne individuino la delimitazione geografica in modo che ciascuna Comunita' di montagna sia costituita da comuni contermini, in numero non inferiore a sei. 3. Entro il 15 dicembre 2020, a pena di decadenza, i comuni di ciascuna delle due costituende Comunita' di montagna, che non hanno adottato la deliberazione di cui al comma 2, possono deliberare l'adesione all'altra Comunita' di montagna nel rispetto del principio di contiguita' territoriale. La deliberazione e' trasmessa entro cinque giorni al sindaco del comune piu' popoloso della zona montana omogenea, per le finalita' di cui al comma 4. 4. Entro il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza, la conferenza dei sindaci della zona montana omogenea, convocata dal sindaco del comune piu' popoloso, sulla base delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, definisce, a maggioranza assoluta dei componenti, la delimitazione geografica di ciascuna Comunita' di montagna nel rispetto del principio di contiguita' territoriale, del numero minimo di comuni partecipanti previsto dal comma 2 e delle volonta' espresse dai consigli comunali. Le Comunita' di montagna, cosi' individuate, sono istituite ex lege dal 1° gennaio 2021. 5. Entro il 31 gennaio 2021, il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui al comma 1 adotta un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre 2020, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonche' dei rapporti giuridici pendenti e lo trasmette a tutti i comuni della zona montana omogenea. 6. Entro il 31 marzo 2021, con conformi deliberazioni, i consigli dei comuni partecipanti alle due costituende Comunita' di montagna e le Assemblee delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 approvano gli accordi relativi alla ripartizione, tra le due costituende Comunita' di montagna, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche' alla regolazione dei rapporti giuridici pendenti delle Unioni. In caso di mancata approvazione degli accordi entro il termine, gli stessi sono approvati, entro il 30 aprile 2021, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale, da un rappresentante dei sindaci di ciascuna costituenda Comunita' di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. 7. Entro il 30 aprile 2021, i consigli dei comuni di ciascuna costituenda Comunita' di montagna ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei comuni partecipanti alla Comunita' di montagna. Entro il 15 maggio 2021 la conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunita' di montagna ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. La costituzione delle Comunita' di montagna decorre dalla data di approvazione dello statuto. 8. Le neocostituite Comunita' di montagna esercitano le funzioni a esse attribuite a decorrere dal 1° luglio 2021. Dalla medesima data, in conformita' ai contenuti degli accordi di cui al comma 6, le Comunita' di montagna subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici ed economici gia' facenti capo all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e all'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo. 9. La mancata approvazione delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 nei termini previsti comporta la trasformazione di diritto delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e Livenza-Cansiglio-Cavallo nella Comunita' di montagna della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'art. 17 della legge regionale n. 21/2019, a decorrere dal 1° luglio 2021. In tal caso, i termini di cui all'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 21/2019, sono differiti rispettivamente al 31 maggio e al 15 giugno 2021.