Art. 2 
 
Disposizioni per la costituzione di due Comunita' di  montagna  nella
  zona montana omogenea della Destra  Tagliamento  e  delle  Dolomiti
  Friulane. 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente articolo e  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'art. 28 della  legge  regionale  n.  21/2019,
l'Unione territoriale intercomunale  delle  Valli  e  delle  Dolomiti
Friulane      e       l'Unione       territoriale       intercomunale
Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto a decorrere dal  1°
luglio 2021. 
  2. In deroga alle previsioni di cui all'art. 17, comma  1,  lettera
d), della legge regionale n. 21/2019,  nella  zona  montana  omogenea
della Destra Tagliamento e delle  Dolomiti  Friulane  possono  essere
costituite due Comunita' di montagna qualora, entro  il  16  novembre
2020, a  pena  di  decadenza,  la  maggioranza  assoluta  dei  comuni
ricompresi nella zona montana omogenea  della  Destra  Tagliamento  e
delle  Dolomiti  Friulane  adotti  conformi  deliberazioni   che   ne
individuino  la  delimitazione  geografica  in  modo   che   ciascuna
Comunita' di montagna sia costituita da comuni contermini, in  numero
non inferiore a sei. 
  3. Entro il 15 dicembre 2020, a pena  di  decadenza,  i  comuni  di
ciascuna delle due costituende Comunita' di montagna, che  non  hanno
adottato la deliberazione di  cui  al  comma  2,  possono  deliberare
l'adesione all'altra Comunita' di montagna nel rispetto del principio
di contiguita' territoriale.  La  deliberazione  e'  trasmessa  entro
cinque giorni al sindaco del comune piu' popoloso della zona  montana
omogenea, per le finalita' di cui al comma 4. 
  4. Entro il 31 dicembre 2020, a pena di  decadenza,  la  conferenza
dei sindaci della zona montana omogenea, convocata  dal  sindaco  del
comune piu' popoloso, sulla base delle deliberazioni di cui ai  commi
2  e  3,  definisce,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,   la
delimitazione  geografica  di  ciascuna  Comunita'  di  montagna  nel
rispetto del principio di contiguita' territoriale, del numero minimo
di comuni partecipanti previsto dal comma 2 e delle volonta' espresse
dai consigli comunali. Le Comunita' di montagna,  cosi'  individuate,
sono istituite ex lege dal 1° gennaio 2021. 
  5. Entro il 31 gennaio  2021,  il  Presidente  di  ciascuna  Unione
territoriale intercomunale di cui  al  comma  1  adotta  un  atto  di
ricognizione, riferito al 31 dicembre 2020, con  l'indicazione  delle
funzioni e dei servizi  esercitati,  del  patrimonio,  delle  risorse
umane e strumentali, nonche' dei rapporti  giuridici  pendenti  e  lo
trasmette a tutti i comuni della zona montana omogenea. 
  6. Entro il 31 marzo 2021, con conformi deliberazioni,  i  consigli
dei comuni partecipanti alle due costituende Comunita' di montagna  e
le Assemblee delle Unioni territoriali intercomunali di cui al  comma
1 approvano gli  accordi  relativi  alla  ripartizione,  tra  le  due
costituende Comunita' di montagna, delle risorse umane, strumentali e
finanziarie, nonche' alla regolazione dei rapporti giuridici pendenti
delle Unioni. In caso di mancata approvazione degli accordi entro  il
termine, gli stessi sono approvati, entro il 30 aprile  2021,  da  un
collegio arbitrale  costituito  da  un  rappresentante  designato  da
ciascuna Unione territoriale intercomunale, da un rappresentante  dei
sindaci di ciascuna costituenda Comunita' di  montagna  e  presieduto
dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. 
  7. Entro il 30 aprile 2021,  i  consigli  dei  comuni  di  ciascuna
costituenda  Comunita'  di  montagna  ne  approvano  lo   statuto   a
maggioranza  assoluta  dei  componenti.  Si  considera  approvato  lo
statuto che abbia ottenuto il  voto  favorevole  dei  due  terzi  dei
comuni partecipanti alla Comunita' di montagna. Entro  il  15  maggio
2021 la conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda  Comunita'  di
montagna ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.
La costituzione delle Comunita' di montagna  decorre  dalla  data  di
approvazione dello statuto. 
  8. Le neocostituite Comunita' di montagna esercitano le funzioni  a
esse attribuite a decorrere dal 1° luglio 2021. Dalla medesima  data,
in conformita' ai contenuti degli accordi  di  cui  al  comma  6,  le
Comunita' di montagna subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti
giuridici ed economici  gia'  facenti  capo  all'Unione  territoriale
intercomunale delle Valli e  delle  Dolomiti  Friulane  e  all'Unione
territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo. 
  9. La mancata approvazione delle deliberazioni di cui ai commi 2  e
4 nei termini previsti comporta la trasformazione  di  diritto  delle
Unioni  territoriali  intercomunali  delle  Valli  e  delle  Dolomiti
Friulane e  Livenza-Cansiglio-Cavallo  nella  Comunita'  di  montagna
della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'art. 17
della legge regionale n. 21/2019, a decorrere dal 1° luglio 2021.  In
tal caso, i  termini  di  cui  all'art.  28,  comma  3,  della  legge
regionale n. 21/2019, sono differiti rispettivamente al 31  maggio  e
al 15 giugno 2021.