Art. 16 Misure di compensazione ambientale e territoriale 1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e devono garantire l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione. 2. Le misure di cui al comma 1 sono identificate nei bandi di gara, in coerenza con la vigente pianificazione, con particolare attenzione: a) al ripristino ambientale tramite interventi di rinaturazione e di aumento della biodiversita' a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato; b) al riassetto territoriale e al paesaggio; c) al risparmio e all'efficienza energetica, diversi dai criteri minimi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a); d) alle misure previste dai piani strategici delle comunita' energetiche, approvati dalla Giunta regionale.