Art. 16 
 
                 Misure di compensazione ambientale 
                           e territoriale 
 
  1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono
essere di carattere  meramente  patrimoniale  o  economico  e  devono
garantire  l'equilibrio  economico  finanziario   del   progetto   di
concessione. 
  2. Le misure di cui al comma 1 sono identificate nei bandi di gara,
in  coerenza  con  la   vigente   pianificazione,   con   particolare
attenzione: 
    a) al ripristino ambientale tramite interventi di rinaturazione e
di aumento della biodiversita' a favore  dell'ecosistema  del  bacino
idrografico interessato; 
    b) al riassetto territoriale e al paesaggio; 
    c) al risparmio e all'efficienza energetica, diversi dai  criteri
minimi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a); 
    d) alle misure previste  dai  piani  strategici  delle  comunita'
energetiche, approvati dalla Giunta regionale.