Art. 17 
 
                            Opere bagnate 
 
  1. Alla scadenza della  concessione  e  nei  casi  di  decadenza  o
rinuncia, le opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto
n. 1775/1933, passano in proprieta' alla Regione, senza compenso,  ai
sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.  79/1999.  Il
concessionario consegna alla Regione le opere in  stato  di  regolare
funzionamento. 
  2. In caso di esecuzione da parte  del  concessionario  uscente,  a
proprie spese e  nel  periodo  di  validita'  della  concessione,  di
investimenti sui beni di cui al comma 1, purche'  previsti  dall'atto
di concessione o comunque autorizzati dall'autorita' concedente, alla
riassegnazione della concessione secondo le  procedure  di  cui  alla
presente  legge,  il  concessionario   subentrante   corrisponde   al
concessionario uscente, per la parte di  bene  non  ammortizzato,  un
indennizzo pari al valore non  ammortizzato,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933. 
  3.  Il  bando  di  gara  indica  il   canone   annuo   dovuto   dal
concessionario per l'utilizzo delle opere di cui  al  comma  1  e  le
modalita' per il suo aggiornamento, in base ai criteri  definiti  con
regolamento  della  Giunta  regionale,  acquisito  il  parere   della
commissione consiliare competente. 
  4. Al fine di garantire il  regolare  stato  di  funzionamento,  la
normale  conduzione,  nonche'   la   continuita'   della   produzione
elettrica,  le  opere  di  cui  al  comma  1,  ancorche'  passate  in
proprieta' della Regione, restano nel  possesso  e  in  custodia  del
concessionario uscente fino all'atto di presa in carico da parte  del
nuovo titolare della concessione.