Art. 17 Opere bagnate 1. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933, passano in proprieta' alla Regione, senza compenso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999. Il concessionario consegna alla Regione le opere in stato di regolare funzionamento. 2. In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, di investimenti sui beni di cui al comma 1, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorita' concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui alla presente legge, il concessionario subentrante corrisponde al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933. 3. Il bando di gara indica il canone annuo dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui al comma 1 e le modalita' per il suo aggiornamento, in base ai criteri definiti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente. 4. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione, nonche' la continuita' della produzione elettrica, le opere di cui al comma 1, ancorche' passate in proprieta' della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino all'atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione.