Art. 18 
 
             Modalita' di utilizzo delle opere asciutte 
 
  1. Il bando di gara  indica  il  prezzo  dovuto  dall'assegnatario,
all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni di  cui  all'art.  25,
secondo comma, del regio decreto n.  1775/1933  in  base  ai  criteri
stabiliti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere
della  commissione  consiliare   competente,   nel   rispetto   delle
previsioni di cui all'art. 12, comma 1-ter, lettera n),  del  decreto
legislativo n. 79/1999. 
  2. I beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio  decreto  n.
1775/1933 possono essere acquisiti in proprieta'  dalla  Regione  con
corresponsione di  un  prezzo  da  quantificare  al  netto  dei  beni
ammortizzati, secondo le modalita' di cui all'art. 12,  comma  1-ter,
lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999. 
  3. Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo  dei
beni di cui al comma 1, si procede alla rimozione e  smaltimento  dei
beni  mobili,  secondo  le  norme  vigenti,  a  cura  ed  onere   del
proponente. I beni  immobili  dei  quali  il  progetto  proposto  non
prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto.