Art. 18 Modalita' di utilizzo delle opere asciutte 1. Il bando di gara indica il prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933 in base ai criteri stabiliti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999. 2. I beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933 possono essere acquisiti in proprieta' dalla Regione con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999. 3. Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo dei beni di cui al comma 1, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto.