Art. 4 Assegnazione delle concessioni 1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui alla presente legge: a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. 2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, puo' avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b), in ragione delle specificita' territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il piu' efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari. 3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), la Giunta regionale e' autorizzata a costituire una o piu' societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata a partecipazione mista pubblico-privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.