Art. 4 
 
                   Assegnazione delle concessioni 
 
  1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua  a
scopo idroelettrico e nei casi  di  decadenza  o  rinuncia,  ove  non
sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un diverso  uso
delle acque,  incompatibile  con  il  mantenimento  dell'uso  a  fine
idroelettrico, le concessioni sono affidate, nel rispetto dei criteri
e delle modalita' di cui alla presente legge: 
    a) ad operatori economici individuati  attraverso  l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
    b) a societa' a capitale misto pubblico-privato, nelle  quali  il
socio  privato  e'  scelto  attraverso  l'espletamento  di  gare  con
procedure ad evidenza pubblica. 
  2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla  procedura  ad
evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera  a).  Con  provvedimento
motivato, la Giunta regionale, acquisito il parere della  commissione
consiliare competente, puo' avviare le procedure ad evidenza pubblica
di cui  al  comma  1,  lettera  b),  in  ragione  delle  specificita'
territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni  da  affidare,
al fine di consentire il piu' efficace perseguimento degli  obiettivi
ambientali, energetici, socio-economici e finanziari. 
  3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera  b),  la  Giunta
regionale e' autorizzata a costituire una o piu' societa' per  azioni
o  societa'  a  responsabilita'  limitata  a   partecipazione   mista
pubblico-privata  alle  quali  affidare   la   gestione   di   grandi
derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.