Art. 2 
 
             Integrazione del «Bonus una tantum edicole» 
 
  1. La Regione e' autorizzata a concedere un contributo  integrativo
fino a 1.000 euro ad ogni soggetto beneficiario del «Bonus una tantum
edicole» di cui all'art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34
(Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2. Il contributo integrativo e' concesso dalla Regione a titolo  di
sostegno economico  per  gli  oneri  straordinari  sostenuti  per  lo
svolgimento dell'attivita'  durante  l'emergenza  sanitaria  connessa
alla diffusione del COVID-19, alle persone  fisiche  esercenti  punti
vendita esclusivi siti  nel  territorio  dell'Emilia-Romagna  per  la
rivendita di giornali e riviste, non titolari di  redditi  da  lavoro
dipendente o pensione, che abbiano  ottenuto  il  riconoscimento  del
contributo statale di cui all'art. 189 del decreto-legge  n.  34  del
2020. 
  3.  Conseguentemente  alla  natura   integrativa   del   contributo
regionale, l'istruttoria delle istanze di bonus regionale e' limitata
a  quanto  previsto  nel  comma  2,  mentre  ogni   ulteriore   onere
istruttorio  si  intende  assolto   dallo   Stato   nell'ambito   del
procedimento  principale.  In  accordo  con   il   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, la Regione Emilia-Romagna acquisira' dallo stesso i dati  e
le informazioni in merito ai beneficiari ammessi al bonus statale  ed
agli  esiti  dei  controlli   successivi   dallo   stesso   espletati
comportanti la revoca dei contributi. 
  4. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi
nel limite massimo di euro  500.000,00  per  l'esercizio  finanziario
2020. 
  5. Nel caso di insufficienza  delle  risorse  disponibili  rispetto
alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse  in
misura proporzionale al contributo astrattamente spettante  ai  sensi
del comma 1. 
  6. La Giunta regionale stabilisce le modalita'  ed  i  termini  per
l'attuazione della presente legge.