Art. 3 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2020 la Regione fara' fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2020-2022. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.