Art. 3 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge,  per
l'esercizio  finanziario  2020  la  Regione  fara'  fronte   mediante
l'istituzione nella parte spesa del bilancio  regionale  di  appositi
capitoli, nell'ambito di  missioni  e  programmi  specifici,  la  cui
copertura e' assicurata dai fondi a tale scopo specifico  accantonati
nell'ambito del fondo speciale, di  cui  alla  Missione  20  Fondi  e
accantonamenti - Programma 3 Altri  fondi  «Fondo  speciale  per  far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione»  del  bilancio  di  previsione  2020-2022.  La
Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto,  alle
variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.