Art. 11 
 
                        Modifica all'art. 33 
                  della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 18/2015 e'
aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Con legge regionale sono definite le  procedure  connesse
al dissesto finanziario degli enti locali, all'attivita'  dell'organo
di  liquidazione,  all'acquisizione  dei  mezzi  finanziari  per   il
risanamento, alle disposizioni concernenti  il  bilancio  stabilmente
riequilibrato,  alle  condizioni   e   ai   limiti   conseguenti   al
risanamento.».