Art. 16 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  L'ufficio  regionale  competente   che   accerta   il   mancato
raggiungimento, da parte degli enti locali, degli  obiettivi  fissati
per gli esercizi precedenti all'esercizio 2021, applica  le  sanzioni
nell'anno successivo a quello in  cui  e'  venuto  a  conoscenza  del
mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi. 
  2. In sede di prima applicazione la deliberazione di  cui  all'art.
18, comma 2,  della  legge  regionale  n.  18/2015,  come  sostituito
dall'art. 2, e' adottata entro il 31 gennaio 2021.