Art. 16 Disposizioni transitorie 1. L'ufficio regionale competente che accerta il mancato raggiungimento, da parte degli enti locali, degli obiettivi fissati per gli esercizi precedenti all'esercizio 2021, applica le sanzioni nell'anno successivo a quello in cui e' venuto a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi. 2. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 18/2015, come sostituito dall'art. 2, e' adottata entro il 31 gennaio 2021.