Art. 7 
 
             Inserimento degli articoli 22-bis e 22-ter 
                  nella legge regionale n. 18/2015 
 
  1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 sono inseriti  i
seguenti: 
    «Art. 22-bis (Monitoraggio regionale degli  obblighi  di  finanza
pubblica). - 1. Per l'acquisizione di elementi  utili  alla  verifica
del rispetto degli obblighi di finanza pubblica del sistema integrato
e' previsto un  monitoraggio  annuale  degli  obblighi  di  cui  agli
articoli 20, 21 e 22. 
  2. Il monitoraggio previsto in relazione all'art. 22 ha,  altresi',
l'obiettivo di valutare gli  effetti  complessivi  e  di  impatto  in
relazione alla spesa di  personale  degli  enti  locali  sul  sistema
integrato. 
  3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2,
possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonche' al regime
sanzionatorio previsto all'art. 22-ter. 
  4. L'ufficio regionale competente definisce con  provvedimento  gli
aspetti operativi connessi all'attivita' di monitoraggio e approva la
relativa modulistica. 
  5. Per il monitoraggio  degli  adempimenti  previsti  dall'art.  20
l'ufficio regionale  competente  si  avvale  dei  dati  a  rendiconto
inviati dagli enti  locali  alla  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche. Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  previsti  dagli
articoli 21 e 22 gli  enti  locali  inviano  annualmente  all'ufficio
regionale competente le informazioni relative ai  dati  a  rendiconto
entro trenta giorni  dal  termine  previsto  per  l'approvazione  del
rendiconto di gestione. 
    Art. 22-ter (Mancato rientro al di sotto  dei  valori  soglia  di
riferimento). - 1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito
se, decorso il termine previsto all'art. 21, commi 5 e 6,  non  hanno
ricondotto il parametro di sostenibilita' entro il valore  soglia  di
riferimento di cui all'art. 21, comma 1. 
  2. Gli enti locali  non  possono  assumere  personale  a  qualsiasi
titolo e con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale  se,  decorso  il
termine previsto all'art. 22, commi 7 e 8, non  hanno  ricondotto  il
parametro di sostenibilita' entro il valore soglia di riferimento  di
cui all'art. 22, comma 1. 
  3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non
ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia  di
riferimento.».