Art. 7 Inserimento degli articoli 22-bis e 22-ter nella legge regionale n. 18/2015 1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis (Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica). - 1. Per l'acquisizione di elementi utili alla verifica del rispetto degli obblighi di finanza pubblica del sistema integrato e' previsto un monitoraggio annuale degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22. 2. Il monitoraggio previsto in relazione all'art. 22 ha, altresi', l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul sistema integrato. 3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonche' al regime sanzionatorio previsto all'art. 22-ter. 4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attivita' di monitoraggio e approva la relativa modulistica. 5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'art. 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati a rendiconto inviati dagli enti locali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 gli enti locali inviano annualmente all'ufficio regionale competente le informazioni relative ai dati a rendiconto entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione. Art. 22-ter (Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento). - 1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'art. 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilita' entro il valore soglia di riferimento di cui all'art. 21, comma 1. 2. Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'art. 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilita' entro il valore soglia di riferimento di cui all'art. 22, comma 1. 3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.».