Art. 9 
 
                        Modifiche all'art. 30 
                   della legge regionale n.18/2015 
 
  1. All'art. 30 della legge regionale n. 18/2015 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla fine  del  comma  1  sono  aggiunte  le  parole:  «,  che
permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Con regolamento regionale, previo parere della  commissione
consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale: 
        a) le categorie in cui sono collocati i  bilanci  degli  enti
locali; 
        b) gli indici di stabilita' finanziaria; 
        c) le eventuali condizioni gestionali significative; 
        d) gli ulteriori criteri  per  gli  inserimenti  dei  bilanci
degli enti locali nelle categorie di cui alla lettera a); 
        e) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla
lettera b).».