Art. 9 Modifiche all'art. 30 della legge regionale n.18/2015 1. All'art. 30 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: «, che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie»; b) il comma 2 e' abrogato; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con regolamento regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale: a) le categorie in cui sono collocati i bilanci degli enti locali; b) gli indici di stabilita' finanziaria; c) le eventuali condizioni gestionali significative; d) gli ulteriori criteri per gli inserimenti dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui alla lettera a); e) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera b).».