Art. 10 Indizione della procedura di assegnazione 1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonche' nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, con deliberazione della Giunta regionale e' indetta la procedura di assegnazione della concessione. 2. La procedura di assegnazione puo' essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o per piu' concessioni insistenti su un medesimo bacino idrografico o su bacini idrografici interconnessi nei casi in cui ne sia stata valutata la convenienza per gli aspetti socio-economici, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio. 3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna concessione: a) l'oggetto della procedura di assegnazione; b) le modalita' di assegnazione di cui all'art. 6; c) nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), la forma societaria, la quota di capitale sociale da riservare al socio privato selezionato, la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale non inferiore al 51 per cento, gli altri soggetti pubblici che partecipano alla societa', lo schema dello statuto e dei patti parasociali, in ordine alla societa' a capitale misto pubblico privato; d) gli elementi essenziali del bando di gara di cui all'art. 11; e) i criteri di valutazione di cui all'art. 12; f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita fornita dal concessionario ai sensi dell'art. 18, nonche' i relativi criteri di riparto, sentiti i comuni e le comunita' di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, o, in alternativa, la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente, previo parere della competente Commissione consiliare; g) i requisiti di ammissione di cui all'art. 19; h) l'importo del canone di concessione di cui all'art. 21. 4. I concessionari uscenti, nei due anni precedenti la scadenza della concessione e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione della concessione stessa, non possono presentare istanze volte a ottenere una variante ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).