Art. 10 
 
              Indizione della procedura di assegnazione 
 
  1. Almeno due anni prima  della  scadenza  di  una  concessione  di
grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonche' nei  casi  di
decadenza  o  di  revoca  della  concessione  o  di   rinuncia   alla
concessione, con deliberazione della Giunta regionale e'  indetta  la
procedura di assegnazione della concessione. 
  2. La procedura di assegnazione puo' essere indetta per una singola
concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico  o  per
piu' concessioni insistenti su un medesimo bacino  idrografico  o  su
bacini idrografici  interconnessi  nei  casi  in  cui  ne  sia  stata
valutata la convenienza per gli aspetti  socio-economici,  di  tutela
dell'ambiente e di valorizzazione del territorio. 
  3. La deliberazione della  Giunta  regionale  di  cui  al  comma  1
stabilisce per ciascuna concessione: 
  a) l'oggetto della procedura di assegnazione; 
  b) le modalita' di assegnazione di cui all'art. 6; 
  c) nel caso di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),  la  forma
societaria, la quota  di  capitale  sociale  da  riservare  al  socio
privato selezionato, la quota  di  partecipazione  della  Regione  al
capitale sociale non inferiore al 51 per cento,  gli  altri  soggetti
pubblici che partecipano alla societa', lo schema dello statuto e dei
patti parasociali, in ordine alla societa' a capitale misto  pubblico
privato; 
  d) gli elementi essenziali del bando di gara di cui all'art. 11; 
  e) i criteri di valutazione di cui all'art. 12; 
  f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie  di  utenti  che
possono beneficiare dell'energia gratuita fornita dal  concessionario
ai sensi dell'art. 18, nonche' i relativi criteri di riparto, sentiti
i comuni e le comunita' di montagna i cui territori sono  interessati
dalle  grandi  derivazioni  d'acqua  a  uso  idroelettrico,   o,   in
alternativa, la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita
gratuitamente, previo parere della competente Commissione consiliare; 
  g) i requisiti di ammissione di cui all'art. 19; 
  h) l'importo del canone di concessione di cui all'art. 21. 
  4. I concessionari uscenti, nei due  anni  precedenti  la  scadenza
della  concessione  e  fino  alla  conclusione  della  procedura  per
l'assegnazione  della  concessione  stessa,  non  possono  presentare
istanze volte a ottenere una variante ai  sensi  dell'art.  47  della
legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia
di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).