Art. 11 
 
                            Bando di gara 
 
  1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di  grandi
derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene: 
  a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni
di cui all'art. 2; 
  b) l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante,  ai
sensi dell'art. 2, comma 3; 
  c) il prezzo dei beni di cui all'art. 2, comma 4; 
  d) le modalita' e gli obblighi per l'utilizzo delle  opere  di  cui
all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933; 
  e) il canone annuo dovuto dal concessionario per  l'utilizzo  delle
opere  di  cui  all'art.  25,  primo  comma,  del  regio  decreto  n.
1775/1933, e le modalita' per il suo aggiornamento; 
  f)  le  attivita'  e  i  servizi  funzionali  all'esercizio,   alla
manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni; 
  g) gli interventi da eseguire per lo sviluppo  delle  opere  e  dei
beni; 
  h) la modalita' di assegnazione della concessione di  cui  all'art.
6; 
  i) la durata della concessione ai sensi dell'art. 8; 
  j) l'indicazione della singola concessione o  dell'accorpamento  di
piu' concessioni, oggetto della procedura di assegnazione,  ai  sensi
dell'art. 10, comma 2; 
  k) le modalita' e i termini per la  presentazione  dell'istanza  di
ammissione  alla  gara  e  della  relativa   documentazione   tecnica
progettuale, nonche' per la presentazione dell'offerta economica; 
  l) le modalita' di svolgimento della procedura di  assegnazione  di
cui all'art. 9; 
  m) i criteri di valutazione di cui  all'art.  12  specificando  gli
obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale; 
  n) gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'art. 13; 
  o) i miglioramenti energetici di cui all'art. 14; 
  p) il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'art. 15; 
  q) le misure di compensazione di cui all'art. 16; 
  r) le clausole sociali di cui all'art. 17; 
  s) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno,  che
deve  essere  fornita   gratuitamente   alla   Regione   o   la   sua
monetizzazione, ai sensi dell'art. 18; 
  t) i requisiti di capacita' organizzativa,  tecnica,  patrimoniale,
finanziaria degli operatori economici  ai  sensi  dell'art.  19,  con
particolare riferimento alla soglia, espressa in  MW,  della  potenza
nominale media annua nel rispetto di quanto disposto dall'art. 83 del
decreto legislativo n. 50/2016; 
  u) le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta  di
cui all'art. 22. 
  2. Il bando di gara e' pubblicato a cura della struttura  regionale
competente  in  materia  di  gestione  delle   risorse   idriche   in
conformita' alla normativa di settore.