Art. 14 
 
                      Miglioramenti energetici 
 
  1. In conformita' agli obiettivi strategici nazionali in materia di
sicurezza energetica  e  di  fonti  energetiche  rinnovabili  e  agli
indirizzi  dettati  dal  Piano  energetico  regionale  e  dal   Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),  gli  obiettivi
minimi  di  miglioramento  in  termini  energetici,  di  potenza   di
generazione e di producibilita', da conseguire mediante interventi di
manutenzione  straordinaria  e  di   modifica   degli   impianti   di
derivazione, adduzione, regolazione e  condotta  dell'acqua  e  degli
impianti di generazione, trasformazione e connessione  elettrica,  ai
sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto  legislativo
n. 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti elementi: 
  a)  l'incremento  della   producibilita'   o   della   potenza   di
generazione, a  parita'  di  risorsa  idrica  utilizzata,  attraverso
interventi di efficientamento  o  di  sviluppo  del  complesso  degli
impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o  di
integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili; 
  b) l'incremento della potenza nominale,  anche  conseguente  a  una
piu' efficiente  modulazione  e  combinazione  della  risorsa  idrica
impiegata nel complesso  delle  opere  di  derivazione,  adduzione  e
regolazione, anche aumentando il salto utile; 
  c) l'incremento della capacita' di regolazione e modulazione  della
produzione degli  impianti,  anche  attraverso  la  realizzazione  di
sistemi di accumulo  con  finalita'  di  adattamento  ai  cambiamenti
climatici, di gestione degli eventi di piena  e  di  regolazione  del
sistema elettrico.