Art. 14 Miglioramenti energetici 1. In conformita' agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e di fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi dettati dal Piano energetico regionale e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilita', da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e di modifica degli impianti di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo n. 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti elementi: a) l'incremento della producibilita' o della potenza di generazione, a parita' di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di efficientamento o di sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili; b) l'incremento della potenza nominale, anche conseguente a una piu' efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione e regolazione, anche aumentando il salto utile; c) l'incremento della capacita' di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo con finalita' di adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione degli eventi di piena e di regolazione del sistema elettrico.