Art. 15 
 
               Miglioramento e risanamento ambientale 
 
  1. In base a quanto stabilito dal Piano regionale di  tutela  delle
acque e dal Piano paesaggistico regionale, gli  obiettivi  minimi  da
conseguire mediante la realizzazione di interventi di  conservazione,
di miglioramento e di risanamento ambientale del  bacino  idrografico
di pertinenza, finalizzati  alla  tutela  dei  corpi  idrici  e  alla
mitigazione degli impatti sull'ambiente, ai sensi dell'art. 12, comma
1-ter, lettera i), del decreto legislativo n. 79/1999, sono  riferiti
in particolare ai seguenti aspetti: 
  a) la continuita' fluviale; 
  b) le modalita' di rilascio delle portate nei corpi idrici a  valle
delle opere di captazione e derivazione d'acqua,  in  relazione  agli
effetti  sulle  biocenosi   fluviali   di   valle,   ferma   restando
l'applicazione  del  deflusso   ecologico,   come   stabilito   dalla
disciplina di settore; 
  c) la mitigazione  delle  alterazioni  idromorfologiche  e  fisiche
degli alvei,  delle  sponde  e  delle  zone  ripariali,  comprese  le
modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione  dei  corsi
d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione; 
  d) la tutela dell'ecosistema, della natura e  della  biodiversita',
con  particolare  riferimento  alla  fauna  ittica  e  agli  ambienti
acquatici; 
  e) la ricostituzione del trasporto solido a valle  delle  opere  di
sbarramento.