Art. 15 Miglioramento e risanamento ambientale 1. In base a quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano paesaggistico regionale, gli obiettivi minimi da conseguire mediante la realizzazione di interventi di conservazione, di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera i), del decreto legislativo n. 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti aspetti: a) la continuita' fluviale; b) le modalita' di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore; c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione; d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversita', con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici; e) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.